Art. 171 
                         (Altre fattispecie) 
 
   1. La violazione delle disposizioni  di  cui  agli  articoli  113,
comma 1, e 114 e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300. 
 
          Nota all'art. 171:
              - Il  testo dell'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n.
          300  (Norme  sulla  tutela  della  liberta'  e dignita' dei
          lavoratori,   della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
          sindacale  nei  luoghi di lavoro e norme sul collocamento),
          e' il seguente:
              «Art.  38  (Disposizioni  penali).  Le violazioni degli
          articoli  2,  4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono
          punite,  salvo  che  il  fatto  non  costituisca piu' grave
          reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con
          l'arresto da quindici giorni ad un anno.
              Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
          sono applicate congiuntamente.
              Quando  per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
          stabilita  nel primo comma puo' presumersi inefficace anche
          se  applicata  nel  massimo,  il  giudice  ha  facolta'  di
          aumentarla fino al quintuplo.
              Nei   casi  previsti  dal  secondo  comma,  l'autorita'
          giudiziaria  ordina  la pubblicazione della sentenza penale
          di  condanna  nei  modi  stabiliti  dall'art. 36 del codice
          penale.».