Art. 171 
 
     Modalita' per il calcolo e il pagamento della compensazione 
 
(Circolare Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  4  agosto
                                2005) 
 
    1.   Nell'istanza   di   compensazione   presentata   ai    sensi
dell'articolo 133, comma 6-bis,  del  codice,  l'esecutore  indica  i
materiali da costruzione per i quali ritiene siano  dovute  eventuali
compensazioni. 
    2.  Il  responsabile  del  procedimento,   successivamente   alla
richiesta  dell'esecutore,  dispone  che  il  direttore  dei   lavori
individui i materiali da costruzione  per  i  quali  sono  dovute  le
eventuali compensazioni. Entro quarantacinque giorni dal  ricevimento
della richiesta dell'esecutore, il direttore dei  lavori  effettua  i
conteggi relativi alle compensazioni  e  li  presenta  alla  stazione
appaltante. 
    3. La compensazione  e'  determinata  dal  direttore  dei  lavori
secondo la seguente procedura: 
    fase  a)  le  variazioni  percentuali  annuali,  per  effetto  di
circostanze eccezionali di cui all'articolo 133, comma 4, del codice,
che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo
materiale da costruzione, rilevato nei decreti  ministeriali  annuali
nell'anno solare di presentazione dell'offerta; 
    fase b) la variazione di prezzo unitario determinata  secondo  la
procedura di cui alla fase a) e' applicata alle quantita' del singolo
materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente. 
    4. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantita' del
singolo materiale da  costruzione  cui  applicare  la  variazione  di
prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui al comma  3,
fase a), sia per le opere contabilizzate  a  misura  che  per  quelle
contabilizzate  a   corpo   e   a   determinare   l'ammontare   della
compensazione secondo la procedura di cui al comma 3, fase b). 
    5. Il direttore dei lavori individua  la  quantita'  del  singolo
materiale da costruzione, ove detto materiale risulti  presente  come
tale in contabilita', riscontrando nel registro di contabilita',  per
le opere contabilizzate a misura, le quantita' contabilizzate, e  per
le opere contabilizzate a corpo, le percentuali  di  avanzamento  cui
corrispondono le quantita' determinate sulla  base  delle  previsioni
progettuali.  Qualora  il  singolo  materiale  da   costruzione   sia
ricompreso in una lavorazione piu' ampia,  il  direttore  dei  lavori
provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base
della documentazione progettuale e degli elaborati  grafici  allegati
alla contabilita'. 
    6. La stazione appaltante  verifica,  tramite  il  direttore  dei
lavori,   l'eventuale   effettiva    maggiore    onerosita'    subita
dall'esecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di
fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova  relativi
alle  variazioni,  per  i  materiali  da  costruzione,   del   prezzo
elementare pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo
stesso con riferimento al momento dell'offerta. Laddove  la  maggiore
onerosita' provata dall'esecutore  sia  relativa  ad  una  variazione
percentuale inferiore a quella  riportata  nel  decreto  ministeriale
annuale, la compensazione e' riconosciuta limitatamente alla predetta
inferiore variazione per la parte eccedente il dieci per  cento.  Ove
sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita'  relativa  ad  una
variazione percentuale superiore  a  quella  riportata  nel  predetto
decreto, la compensazione e' riconosciuta  nel  limite  massimo  pari
alla variazione riportata nel decreto ministeriale  annuale,  di  cui
all'articolo 133, comma 6, del codice,  per  la  parte  eccedente  il
dieci per cento. 
    7. I prezzi riportati nei decreti  ministeriali  annuali  di  cui
all'articolo 133, comma 6, del codice assumono unicamente  un  valore
parametrico e  non  interferiscono  con  i  prezzi  contrattuali  dei
singoli contratti. Qualora il  prezzo  di  un  singolo  materiale  da
costruzione  non  risulti  essere   stato   rilevato   nell'anno   di
presentazione dell'offerta, in quanto  non  sono  state  rilevate  le
circostanze eccezionali di cui all'articolo 133, comma 4, del codice,
il direttore dei lavori fa riferimento al prezzo rilevato  nel  primo
decreto ministeriale annuale, di cui all'articolo 133, comma  6,  del
codice,   disponibile,   successivo   all'anno    di    presentazione
dell'offerta.   Sono   esclusi   dalla   compensazione    i    lavori
contabilizzati nell'anno solare  di  presentazione  dell'offerta.  Ai
lavori contabilizzati in  un  periodo  di  tempo  inferiore  all'anno
solare,  diversi  da  quelli  contabilizzati  nell'anno   solare   di
presentazione dell'offerta, si applica per intero  la  variazione  di
prezzo riportata nei decreti ministeriali annuali di cui all'articolo
133, comma 6, del codice. 
    8. La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta  ed  e'  al
netto delle eventuali compensazioni precedentemente  accordate.  Alle
eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva. 
    9.  Nel  termine  di  quarantacinque  giorni   decorrente   dalla
presentazione dei conteggi di cui al comma 2 da parte  del  direttore
dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente  all'uopo
preposto, provvede a verificare la disponibilita' di somme nel quadro
economico  di  ogni  singolo  intervento  per  la  finalita'  di  cui
all'articolo 133, comma 4, del  codice,  nonche'  a  richiedere  alla
stazione appaltante l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 133, comma  7,
secondo periodo, del codice, di ulteriori  somme  disponibili  o  che
diverranno  tali.  Entro  lo  stesso  termine  il  responsabile   del
procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati
dal direttore dei lavori ad emettere, ove  esista  la  disponibilita'
dei fondi, il relativo certificato di pagamento. 
    10 La procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in
presenza di materiali da costruzione che hanno subito  variazioni  in
diminuzione, entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale
annuale di cui all'articolo 133, comma 6, del codice. In tal caso  il
responsabile del procedimento accerta con  proprio  provvedimento  il
credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi. 
    11. Dall'emissione del certificato di pagamento si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 143, comma  1,  secondo  periodo.
Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo  144,  commi  1  e  2,  con  la
previsione che la mancata emissione del certificato di  pagamento  e'
causa  imputabile  alla  stazione  appaltante  laddove  sussista   la
relativa provvista finanziaria. 
    12. Qualora  il  direttore  dei  lavori  riscontri,  rispetto  al
cronoprogramma di cui all'articolo 40, un ritardo nell'andamento  dei
lavori addebitabile all'esecutore relativo a lavorazioni direttamente
incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le
compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi  oltre
l'anno solare entro  il  quale  erano  stati  previsti  nel  predetto
cronoprogramma. 
 
              Note all'art. 171 
              - Il testo dell'art. 133, commi 4, 6, 6-bis  e  7,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
          prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto  di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo
          rilevato dal Ministero delle  infrastrutture  nell'anno  di
          presentazione dell'offerta con il decreto di cui  al  comma
          6,  si  fa  luogo  a  compensazioni,  in   aumento   o   in
          diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
          nel limite delle risorse di cui al comma 7. 
              5.(omissis) 
              6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
          di ogni anno, rileva  con  proprio  decreto  le  variazioni
          percentuali annuali dei singoli  prezzi  dei  materiali  da
          costruzione piu' significativi. 
              6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  compensazione,  ai  sensi
          del  comma  4,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. 
              7. Per le finalita'  di  cui  al  comma  4  si  possono
          utilizzare   le   somme   appositamente   accantonate   per
          imprevisti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, nel  quadro  economico  di  ogni  intervento,  in
          misura  non  inferiore   all'1   per   cento   del   totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni contrattuali gia'  assunti,  nonche'  le  eventuali
          ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
          per  lo  stesso  intervento  nei  limiti   della   relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora  non  ne  sia
          prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme
          vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad  altri
          interventi   ultimati   di    competenza    dei    soggetti
          aggiudicatori nei limiti della residua  spesa  autorizzata;
          l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal  CIPE,
          qualora gli interventi  siano  stati  finanziati  dal  CIPE
          stesso.”