(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 173)
 
                              Art. 173 
 
                        (Forma della domanda) 
 
 
  1. Il ricorso, contenente le indicazioni  prescritte  dall'articolo
36, e' depositato, nel  termine  di  legge,  nella  segreteria  della
sezione  giurisdizionale  territorialmente  competente,  insieme   al
provvedimento. 
 
 
  2. Il presidente, entro dieci  giorni  dal  deposito  del  ricorso,
fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene  comunicato  al
ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento
il presidente nomina il relatore del giudizio  almeno  trenta  giorni
prima dell'udienza di merito. 
 
 
  3.  Tra  il  giorno  del  deposito  del  ricorso  e  l'udienza   di
discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.