Art. 174 (Comunicazioni e notificazioni) 1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. 2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni. 3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero. 4. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullita' della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 5. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell'articolo 93. 6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.