(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 174)
 
                              Art. 174 
 
                   (Comunicazioni e notificazioni) 
 
 
  1. Il ricorso, unitamente al decreto  di  fissazione  dell'udienza,
deve essere notificato all'amministrazione,  o  all'ente  impositore,
che ha adottato l'atto impugnato, a cura del ricorrente, entro  dieci
giorni dalla comunicazione del decreto. 
 
 
  2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella  dell'udienza
di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni. 
 
 
  3. Il termine di cui al comma 2 e'  elevato  a  quaranta  giorni  e
quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a ottanta  giorni
nel  caso  in  cui  la  notificazione  prevista  dal  comma  1  debba
effettuarsi all'estero. 
 
 
  4. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non  si
costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullita'  della
notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza
e  un  termine  perentorio  per  rinnovare   la   notificazione.   La
rinnovazione impedisce ogni decadenza. 
 
 
  5. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non  si
costituisce neppure all'udienza fissata  a  norma  del  comma  4,  il
giudice provvede a norma dell'articolo 93. 
 
 
  6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito,
il collegio ordina la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo  e  il
processo si estingue a norma dell'articolo 111.