Art. 176 
                         (Soggetti pubblici) 
 
   1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
dopo le parole: "mediante strumenti  informatici"  sono  inserite  le
seguenti: ", fuori dei casi di accesso  a  dati  personali  da  parte
della persona cui i dati si riferiscono,". 
   2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
in  materia  di  ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente:
"1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo  sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di  trattamento  dei
dati personali.". 
   3. L'articolo 4, comma 1,  del  decreto  legislativo  12  febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni, e' sostituito dal  seguente:
"1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  per  l'attuazione  delle   politiche   del   Ministro   per
l'innovazione e le tecnologie,  con  autonomia  tecnica,  funzionale,
amministrativa,  contabile  e  finanziaria  e  con  indipendenza   di
giudizio.". 
   4.  Al  Centro  nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione continuano ad applicarsi  l'articolo  6  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le vigenti modalita'  di
finanziamento nell'ambito dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
   5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del  1993,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione
di  regolamenti   concernenti   la   sua   organizzazione,   il   suo
funzionamento, l'amministrazione del personale,  l'ordinamento  delle
carriere, nonche' la gestione delle spese  nei  limiti  previsti  dal
presente decreto.". 
   6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica  nella  pubblica
amministrazione" contenuta  nella  vigente  normativa  e'  sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione". 
 
          Note all'art. 176:
              - Il  testo  vigente  dell'art. 24 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi),   come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  24.  - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai
          procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          3,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,  n.  82,  e  successive. modificazioni, e dal decreto
          legislativo   29 marzo   1993,   n.   119,   e   successive
          modificazioni  nonche'  nei casi di segreto o di divieto di
          divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
              2.  Il  Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
                a) la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
                b) la politica monetaria e valutaria;
                c) l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
                d) la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
              3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti mediante strumenti informati, fuori dei casi
          di  accesso  a  dati personali da parte della persona cui i
          dati si riferiscono, avvenga nel rispetto delle esigenze di
          cui al medesimo comma 2.
              4.   Le  singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
              5.  Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9,
          legge 10 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26,
          legge  10 ottobre  1986,  n. 668, e dalle relative norme di
          attuazione,  nonche'  ogni  altra  disposizione attualmente
          vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
              6.  I  soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge.».
              - Il  testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche),
          come  modificato  dal  presente  decreto legislativo, e' il
          seguente:
              «Art.  2  (Fonti).  -  1.  Le amministrazioni pubbliche
          definiscono,   secondo   principi   generali   fissati   da
          disposizioni  di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
          atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le
          linee   fondamentali   di   organizzazione   degli  uffici;
          individuano  gli  uffici  di maggiore rilevanza e i modi di
          conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
          dotazioni  organiche  complessive.  Esse  ispirano  la loro
          organizzazione ai seguenti criteri:
                a) funzionalita'  rispetto  ai compiti e ai programmi
          di   attivita',   nel   perseguimento  degli  obiettivi  di
          efficienza,   efficacia   ed   economicita'.  A  tal  fine,
          periodicamente  e  comunque  all'atto della definizione dei
          programmi  operativi  e dell'assegnazione delle risorse, si
          procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
                b) ampia  flessibilita',  garantendo adeguati margini
          alle  determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
          sensi dell'art. 5, comma 2;
                c) collegamento   delle   attivita'   degli   uffici,
          adeguandosi  al dovere di comunicazione interna ed esterna,
          ed   interconnessione   mediante   sistemi   informatici  e
          statistici pubblici;
                d) garanzia  dell'imparzialita'  e  della trasparenza
          dell'azione  amministrativa, anche attraverso l'istituzione
          di  apposite  strutture  per  l'informazione ai cittadini e
          attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
          della responsabilita' complessiva dello stesso;
                e) armonizzazione   degli  orari  di  servizio  e  di
          apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli
          orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
          europea.
              1-bis.  I  criteri di organizzazione di cui al presente
          articolo sono  attuati  nel  rispetto  della  disciplina in
          materia di trattamento dei dati personali.
              2.   I   rapporti   di   lavoro  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni    pubbliche    sono   disciplinate   dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile  e  dalle  legge sui rapporti di lavoro subor-dinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti  di  lavoro  la cui applicabilita' sia limitata ai
          dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, o a categorie
          di  essi, possono essere derogate da successivi contratti o
          accordi  collettivi  e,  per  la  parte  derogata  non sono
          ulteriormente  applicabili,  salvo  che  la  legge disponga
          espressamente in senso contrario.
              3.  I  rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati  secondo  i  criteri  e le modalita' previste nel
          titolo  III  del  presente decreto; i contratti individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
          L'attribuzione   di  trattamenti  economici  puo'  avvenire
          esclusivamente   mediante   contratti  collettivi  o,  alle
          condizioni  previste,  mediante  contratti  individuali. Le
          disposizioni  di  legge,  regolamenti o atti amministrativi
          che  attribuiscono  incrementi  retributivi non previsti da
          contratti   cessano   di   avere   efficacia   a  far  data
          dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti  economici  piu'  favorevoli  in godimento sono
          riassorbiti  con  le  modalita' e nelle misure previste dai
          contratti   collettivi   e  i  risparmi  di  spesa  che  ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva.».
              - Il  testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo
          12 febbraio  1993,  n.  39  (Norme  in  materia  di sistemi
          informativi  automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
          a  norma  dell'art.  2,  comma  1, lettera mm), della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421)  come  modificato  dal presente
          decreto legislativo, e' il seguente:
              «Art.  4.  -  1.  E  'istituito il Centro nazionale per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  che opera
          presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per
          l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
          e   le   tecnologie,  con  autonomia  tecnica,  funzionale,
          amministrativa,  contabile e finanziaria e con indipendenza
          di giudizio.
              2.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  costituito dal
          presidente  e  da quattro membri, scelti tra persone dotate
          di  alta  e riconosciuta competenza e professionalita' e di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza.  Il  presidente  e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
          Entro  quindici  giorni  dalla  nomina  del  presidente, su
          proposta  di  quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
          Ministri  nomina con proprio decreto, previa delibe-razione
          del  Consiglio  dei  Ministri,  gli  altri  quattro membri.
          L'autore-volezza   e   l'esperienza  del  presidente  e  di
          ciascuno  dei quattro membri dell'Autorita' sono comprovate
          dal relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, in
          allegato ai suddetti decreti.
              3.  Il  presidente  e i quattro membri durano in carica
          quattro  anni  e  possono essere confermati una sola volta.
          Per   l'intera   durata   dell'incarico  essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
          qualsiasi   natura,   essere   imprenditori   o   dirigenti
          d'azienda;   nei   due   anni  successivi  alla  cessazione
          dell'incarico  non  possono  altresi'  operare  nei settori
          produttivi  dell'informatica.  I  dipendenti  statali  ed i
          docenti  universitari,  per  l'intera durata dell'incarico,
          sono  collocati,  rispettivamente, nella posizione di fuori
          ruolo e di aspettativa.
              4.   Al   funzionamento  degli  uffici  e  dei  servizi
          dell'Autorita',  al  fine  della  corretta esecuzione delle
          deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
          un  direttore  generale,  che  ne  risponde  al  presidente
          dell'Autorita'  ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
          direttore  generale  dura  in  carica tre anni, puo' essere
          confermato,  anche  piu'  di una volta, ed e' soggetto alle
          disposizioni di cui al comma 3.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate  le  indennita' da corrispondere al presidente,
          ai quattro membri ed al direttore generale.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              «Art.  6.  -  1.  Nella  fase  di  prima attuazione del
          presente decreto, l'Autorita' si avvale, per lo svolgimento
          dei    propri   compiti,   di   personale   dipendente   da
          amministrazioni o enti pubblici, da societa' od organismi a
          prevalente   partecipazione   pubblica,   in  posizione  di
          comando,  di distacco o, nel limite massimo del contingente
          previsto  dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto
          1988,  n. 400, di fuori ruolo, in conformita' ai rispettivi
          ordinamenti,  nonche'  di  personale  con contratti a tempo
          determinato,  disciplinati  dalle norme di diritto privato,
          fino  ad  un  limite  massimo complessivo di centocinquanta
          unita'.  L'Autorita'  puo'  avvalersi  di  consulenti  o di
          societa' di consulenza.
              2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorita'
          riferisce  al  Parlamento  sullo  stato  di  attuazione del
          presente  decreto  e  formula  proposte  al  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  in  ordine  all'istituzione di un
          apposito ruolo del personale dell'Autorita'.».
              - Il  testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
          12 febbraio  1993,  n.  39  (Norme  in  materia  di sistemi
          informativi  automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
          a  norma  dell'art.  2,  comma  1, lettera mm), della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato dal presente
          decreto legislativo, e' il seguente:
              «Art. 5. - 1. Il Centro nazionale propone al Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri  l adozione  di  regolamenti
          concernenti  la  sua  organizzazione, il suo funzionamento,
          l'amministrazione   del   personale,   l'ordinamento  delle
          carriere,  nonche'  la  gestione  delle  spese  nei  limiti
          previsti dal presente decreto.
              2.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il proprio funzionamento e per la realizzazione
          dei  progetti  innovativi da essa direttamente gestiti, nei
          limiti  dei  fondi  da  iscriversi in due distinti capitoli
          dello  stato di previsione della spesa della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri.  I  fondi  sono iscritti mediante
          variazione  compensativa  disposta con decreto del Ministro
          del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente,
          alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
          progetti  innovativi. La gestione finanziaria e' sottoposta
          al controllo consuntivo della Corte dei conti.».