Art. 177 
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali) 
 
   1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui  all'articolo  34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,
n. 223, per esclusivo uso di  pubblica  utilita'  anche  in  caso  di
applicazione   della   disciplina   in   materia   di   comunicazione
istituzionale. 
   2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n.  184,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. L'accesso
alle informazioni non e' consentito nei  confronti  della  madre  che
abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai  sensi
dell'articolo  30,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.". 
   3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai soggetti  cui  l'atto  si
riferisce,  oppure  su  motivata  istanza   comprovante   l'interesse
personale e  concreto  del  richiedente  a  fini  di  tutela  di  una
situazione giuridicamente rilevante,  ovvero  decorsi  settanta  anni
dalla formazione dell'atto. 
   4. Nel primo comma dell'articolo  5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere  d)
ed e). 
   5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, il quinto comma e' sostituto  dal  seguente:  "Le
liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita'  di
applicazione della disciplina  in  materia  di  elettorato  attivo  e
passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o  storica,  o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un  interesse
collettivo o diffuso.". 
 
          Note all'art. 177:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  34 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   30 maggio  1989,  n.  223
          (Approvazione   del   nuovo  regolamento  anagrafico  della
          popolazione residente):
              «Art.   34   (Rilascio   di   elenchi   degli  iscritti
          nell'anagrafe   della   popolazione  residente  e  di  dati
          anagrafici  per  fini  statistici  e di ricerca). - 1. Alle
          amministrazioni   pubbliche   che   ne   facciano  motivata
          richiesta,   per   esclusivo   uso  di  pubblica  utilita',
          l'ufficiale  di  anagrafe  rilascia,  anche periodicamente,
          elenchi  degli  iscritti  nella  anagrafe della popolazione
          residente.
              2.  Ove  il  comune disponga di idonee apparecchiature,
          l'ufficiale  di  anagrafe  rilascia  dati  anagrafici, resi
          anonimi  ed  aggregati,  agli  interessati  che ne facciano
          richiesta per fini statistici e di ricerca.
              3.  Il  comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso
          spese per il materiale fornito.».
              - Il  testo  vigente  dell'art. 28 della legge 4 maggio
          1983,  n.  184  (Diritto  del minore ad una famiglia), come
          modificato   dal   presente   decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
              «Art.  28. - 1. Il minore adottato e' informato di tale
          sua  condizione  ed  i  genitori adottivi vi provvedono nei
          modi e termini che essi ritengono piu' opportuni.
              2.  Qualunque  attestazione  di  stato  civile riferita
          all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione
          del   nuovo   cognome   e  con  l'esclusione  di  qualsiasi
          riferimento  alla paternita' e alla maternita' del minore e
          dell'annotazione di cui all'art. 26, comma 4.
              3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe
          e  qualsiasi  altro  ente  pubblico  o privato, autorita' o
          pubblico  ufficio  debbono  rifiutarsi  di fornire notizie,
          informazioni,  certificazioni,  estratti  o copie dai quali
          possa  comunque  risultare  il  rapporto di adozione, salvo
          autorizzazione  espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e'
          necessaria  l'autorizzazione  qualora la richiesta provenga
          dall'ufficiale   di   stato   civile,   per  verificare  se
          sussistano impedimenti matrimoniali.
              4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori
          biologici  possono  essere  fornite  ai  genitori adottivi,
          quali esercenti la potesta' dei genitori, su autorizzazione
          del  tribunale  per i minorenni, solo se sussistono gravi e
          comprovati  motivi. Il tribunale accerta che l'informazione
          sia  preceduta  e  accompagnata  da adeguata preparazione e
          assistenza  del  minore.  Le  informazioni  possono  essere
          fornite  anche al responsabile di una struttura ospedaliera
          o  di  un  presidio  sanitario, ove ricorrano i presupposti
          della  necessita'  e  della urgenza e vi sia grave pericolo
          per la salute del minore.
              5.  L'adottato,  raggiunta  l'eta' di venticinque anni,
          puo'  accedere a informazioni che riguardano la sua origine
          e  l'identita'  dei  propri  genitori biologici. Puo' farlo
          anche  raggiunta  la  maggiore  eta', se sussistono gravi e
          comprovati  motivi  attinenti alla sua salute psico-fisica.
          L'istanza   deve  essere  presentata  al  tribunale  per  i
          minorenni del luogo di residenza.
              6.  Il  tribunale per i minorenni procede all'audizione
          delle  persone  di  cui ritenga opportuno l'ascolto; assume
          tutte  le  informazioni di carattere sociale e psicologico,
          al  fine  di  valutare che l'accesso alle notizie di cui al
          comma   5  non  comporti  grave  turbamento  all'equilibrio
          psico-fisico  del  richiedente.  Definita l'istruttoria, il
          tribunale  per  i minorenni autorizza con decreto l'accesso
          alle notizie richieste.
              7.  L'accesso  alle  informazioni non e' consentito nei
          confronti  della madre che abbia dichiarato alla nascita di
          non  volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 novembre
          2000, n. 396.
              8.  Fatto  salvo  quanto previsto dai commi precedenti,
          l'autorizzazione  non  e' richiesta per l'adottato maggiore
          di eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
          irreperibili.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 107 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  3 novembre  2000,  n.  396
          (Regolamento   per   la   revisione  e  la  semplificazione
          dell'ordinamento  dello  stato civile, a norma dell'art. 2,
          comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127):
              «Art.  107  (Estratti  per  copia  integrale). - 1. Gli
          estratti  degli  atti  dello  stato  civile  possono essere
          rilasciati  dall'ufficiale  dello  stato  civile  per copia
          integrale soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da
          chi  vi  ha  interesse  e  il rilascio non e' vietato dalla
          legge.
              2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
                a) la  trascrizione  esatta  dell'atto  come  trovasi
          negli  archivi  di cui all'art. 10, compresi il numero e le
          firme appostevi;
                b) le  singole  annotazioni  che si trovano sull'atto
          originale;
                c) l'attestazione,   da   parte   di   chi   rilascia
          l'estratto, che la copia e' conforme all'originale.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   20 marzo   1967,  n.  223
          (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste  elettorali),  come  modificato  dal presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  5.  - Le liste elettorali, distinte per uomini e
          donne,  sono  compilate  in  ordine  alfabetico  in  doppio
          esemplare, e indicano per ogni iscritto:
                a) il  cognome  e  nome  e,  per le donne coniugate o
          vedove, anche il cognome del marito;
                b) il luogo e la data di nascita,
                c) il  numero,  la  parte  e  la  serie  dell'atto di
          nascita;
                d) (soppressa);
                e) (soppressa);
                f) l'abitazione.
              Esse     debbono     essere    autenticate,    mediante
          sottoscrizione,  dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui
          l'Ufficiale   elettorale   e'   la  Commissione  elettorale
          comunale  le  liste  elettorali  devono essere autenticate,
          mediante  sottoscrizione,  dal  presidente  della  medesima
          Commissione e dal segretario.».
              - Il   testo  vigente  dell'art.  51  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   20 marzo   1967,  n.  223
          (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste  elettorali),  come  modificato  dal presente decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art. 51. - Gli atti relativi alla revisione semestrale
          delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
              La  copia  delle  liste  generali  di  ciascun  comune,
          autenticata  dalla  Commissione elettorale mandamentale, e'
          conservata negli archivi della Commissione stessa.
              Le  liste  generali del comune devono essere riunite in
          uno  o  piu'  registri  debitamente  numerati  e conservate
          nell'archivio comunale.
              Le  liste  devono  recare l'indicazione dell'anno e del
          numero   di   protocollo  dell'incartamento  relativo  alla
          iscrizione di ciascun cittadino iscritto.
              Le  liste elettorali possono essere rilasciate in copia
          per  finalita'  di applicazione della disciplina in materia
          di  elettorato  attivo  e  passivo,  di  studio, di ricerca
          statistica,    scientifica    o    storica,   o   carattere
          socio-assistenziale  o per il perseguimento di un interesse
          collettivo o diffuso.».