Art. 177 (Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale) 1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. 2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ad appello, ne' a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ne' a ricorso per cassazione. 3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilita' di queste ultime. 4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.