(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 177)
 
                              Art. 177 
 
          (Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale) 
 
 
  1.  I  mezzi  di  impugnazione  delle  sentenze   sono   l'appello,
l'opposizione di terzo, la revocazione e il  ricorso  per  cassazione
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. 
 
 
  2. S'intende passata in giudicato  la  sentenza  che  non  e'  piu'
soggetta  ad  appello,  ne'  a  revocazione  per  i  motivi  di   cui
all'articolo 202, comma 1,  lettere  f)  e  g),  ne'  a  ricorso  per
cassazione. 
 
 
  3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma  1,  lettere  a),
b), c), d) ed e) , l'acquiescenza risultante da accettazione espressa
o  da  atti  incompatibili  con  la  volonta'  di   avvalersi   delle
impugnazioni esclude la proponibilita' di queste ultime. 
 
 
  4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza  alle  parti  della
decisione non impugnate.