Art. 178 
                 (Disposizioni in materia sanitaria) 
 
   1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di libretto  sanitario  personale,  dopo  le
parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono
inserite le seguenti: "e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali". 
   2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di
AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche: 
   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso  di
AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche  non  accompagnato
da stato morboso, e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e  ad
adottare ogni misura o accorgimento  occorrente  per  la  tutela  dei
diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato, nonche' della
relativa dignita'."; 
   b) nel comma 2, le parole: "decreto del  Ministro  della  sanita'"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro  della  salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali". 
   3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in  materia  di  medicinali
per uso umano, e' inserito, infine,  il  seguente  periodo:  "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalita' atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.". 
   4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanita'
in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale  n.  72
del  27  marzo  1997,  in  materia  di  importazione  di   medicinali
registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h). 
 
   5.  Nel  comma  1,  primo   periodo,   dell'articolo   5-bis   del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:  "e'  acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali". 
 
          Note all'art. 178:
              - Il testo vigente dell'art. 27 della legge 23 dicembre
          1978,   n.   833   (Istituzione   del   servizio  sanitario
          nazionale),    come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art. 27 (Strumenti informativi). - Le unita' sanitarie
          locali  forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto
          sanitario  personale.  Il libretto sanitario riporta i dati
          caratteristici   principali   sulla  salute  dell'assistito
          esclusi  i  provvedimenti  relativi  a trattamenti sanitari
          obbligatori   di   cui  al  successivo  art.  33.  L'unita'
          sanitaria    locale    provvede    alla   compilazione   ed
          all'aggiornamento  del  libretto sanitario personale, i cui
          dati  sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.
          Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta
          dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati
          a  cura  della  sanita' militare gli accertamenti e le cure
          praticate durante il servizio di leva.
              Il  libretto  e'  custodito  dall'interessato  o da chi
          esercita  la  potesta'  o la tutela e puo' essere richiesto
          solo  dal  medico nell'esclusivo interesse della protezione
          della salute dell'intestatario.
              Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', sentito il
          Consiglio   sanitario   nazionale   e  il  Garante  per  la
          protezione  dei dati personali, e' approvato il modello del
          libretto  sanitario  personale  comprendente le indicazioni
          relative  all'eventuale  esposizione  a rischi in relazione
          alle condizioni di vita e di lavoro.
              Con   lo   stesso  provvedimento  sono  determinate  le
          modalita' per la graduale distribuzione a tutti i cittadini
          del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
              Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', sentiti il
          Consiglio   sanitario   nazionale   e  il  Garante  per  la
          protezione  dei dati personali, le organizzazioni sindacali
          dei   lavoratori   dipendenti   ed   autonomi  maggiormente
          rappresentative  e  le  associazioni  dei datori di lavoro,
          vengono  stabiliti  i  criteri  in  base  ai  quali, con le
          modalita'   di   adozione  e  di  gestione  previste  dalla
          contrattazione  collettiva,  saranno  costituiti i registri
          dei   dati   ambientali  e  biostatistici,  allo  scopo  di
          pervenire  ai  modelli  uniformi  per  tutto  il territorio
          nazionale.
              I  dati  complessivi derivanti dai suindicati strumenti
          informativi,    facendo    comunque    salvo   il   segreto
          professionale,  vengono  utilizzati  a scopo epidemiologico
          dall'Istituto   superiore   di   sanita'   oltre   che  per
          l'aggiornamento    ed   il   miglioramento   dell'attivita'
          sanitaria  da  parte  delle  unita' sanitarie locali, delle
          regioni e del Ministero della sanita'.»
              - Il  testo  vigente  dell'art.  5 della legge 5 giugno
          1990,  n.  135  (Programma  di  interventi  urgenti  per la
          prevenzione  e la lotta contro l'AIDS), come modificato dal
          presente decreto legislativo, e' il seguente:
              «Art. 5 (Accertamento dell'infezione). - 1. L'operatore
          sanitario  e  ogni altro soggetto che viene a conoscenza di
          un  caso  di  AIDS,  ovvero  di un caso di infezione da HIV
          anche  non  accompagnato  da  stato  morboso,  e'  tenuto a
          prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura
          o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle
          liberta'   fondamentali   dell'interessato,  nonche'  della
          relativa dignita'.
              2.  Fatto  salvo  il  vigente  sistema  di sorveglianza
          epidemiologica  nazionale  dei casi di AIDS conclamato e le
          garanzie  ivi  previste,  la  rilevazione  statistica della
          infezione  da  HIV  deve  essere  comunque  effettuata  con
          modalita'   che   non  consentano  l'identificazione  della
          persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e
          statistiche  e'  emanata  con  decreto  del  Ministro della
          salute,  sentito  il  Garante  per  la  protezione dei dati
          personali, che dovra' prevedere modalita' differenziate per
          i casi di AIDS e i casi di sieropositivita'.
              3.   Nessuno  puo'  essere  sottoposto,  senza  il  suo
          consenso,  ad  analisi tendenti ad accertare l'infezione da
          HIV  se  non  per  motivi  di  necessita'  clinica  nel suo
          interesse.  Sono  consentite  analisi  di  accertamento  di
          infezione  da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici,
          soltanto  quando  i campioni da analizzare siano stati resi
          anonimi  con  assoluta  impossibilita'  di  pervenire  alla
          identificazione delle persone interessate.
              4.   La  comunicazione  di  risultati  di  accertamenti
          diagnostici  diretti  o indiretti per infezione da UIV puo'
          essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono
          riferiti.
              5.  L'accertata  infezione  da  HIV non puo' costituire
          motivo  di discriminazione, in particolare per l'iscrizione
          alla  scuola, per lo svolgimento di attivita' sportive, per
          l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro.».
              - Il  testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
          30 dicembre   1992,  n.  539  (Attuazione  della  direttiva
          92/26/CEE  riguardante  la  classificazione nella fornitura
          dei medicinali per uso umano), come modificato dal presente
          decreto legislativo, e' il seguente:
              «Art.  5  (Medicinali soggetti a prescrizione medica da
          rinnovare   volta   per   volta).  -  1.  Sono  soggetti  a
          prescrizione   medica   da  rinnovare  volta  per  volta  i
          medicinali    che,    presentando    una   o   piu'   delle
          caratteristiche  previste  dall'art.  4,  comma  1, possono
          determinare,  con l'uso continuato, stati tossici o possono
          comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la
          salute.
              2.  I  medicinali  di  cui  al  comma  1  devono recare
          sull'imballaggio  esterno  o, in mancanza dello stesso, sul
          condizionamento  primario  la  frase  «Da  vendersi  dietro
          presentazione  di  ricetta  medica  utilizzabile  una  sola
          volta».
              3.  Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al
          comma  1  hanno  validita'  limitata  a trenta giorni; esse
          devono  essere  ritirate  dal  farmacista,  che e' tenuto a
          conservarle   per   sei   mesi,  qualora  non  le  consegni
          all'autorita'  competente o a carico del Servizio sanitario
          nazionale.  Decorso tale periodo il farmacista distrugge le
          ricette  con modalita' atte ad escludere l'accesso di terzi
          ai dati in esse contenuti.
              4.  Il  medico  e'  tenuto  ad  indicare  sulla ricetta
          relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo:
                a) il nome e il cognome del paziente; nei casi in cui
          disposizioni  di carattere speciale esigono la riservatezza
          dei trattamenti, le indicazioni devono essere limitate alle
          iniziali del nome e del cognome.
              5.  La  ricetta priva degli elementi di cui al comma 4,
          ovvero  priva  della  data e della firma del medico, non ha
          validita'.
              6.  Il  farmacista che vende un medicinale disciplinato
          dal presente articolo senza presentazione di ricetta medica
          o  su  presentazione  di  ricetta  priva  di  validita'  e'
          soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da lire 500.000 a
          lire  3.000.000. L'autorita' amministrativa competente puo'
          ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo
          da  quindici  a trenta giorni. [In caso di reiterazione del
          comportamento   irregolare   del   farmacista,   la  stessa
          autorita'  puo'  disporre  la decadenza dall'autorizzazione
          all'esercizio della farmacia].
              7.  Il  medico  che  prescrive  un medicinale di cui al
          comma 1 senza attenersi alle modalita' di cui al comma 4 e'
          soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da lire 300.000 a
          lire 1.800.000.».
              - Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Ministro
          della  sanita'  in  data  11 febbraio  1997  (Modalita'  di
          importazione    di    specialita'   medicinali   registrate
          all'estero),   come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo, e' il seguente:
              «Art.  2.  -  1.  Qualora  il  medico  curante  ritenga
          opportuno  sottoporre  un  proprio  paziente al trattamento
          terapeutico  con un medicinale, regolarmente autorizzato in
          un  Paese  estero  ma  non  autorizzato  all'immissione  in
          commercio  in  Italia,  e'  tenuto  ad inviare al Ministero
          della  sanita'  -  Ufficio  di sanita' marittima, aerea, di
          confine  e  di  dogana  interna,  nonche' al corrispondente
          ufficio  doganale,  ove  sono  espletate  le  formalita' di
          importazione,    la   seguente   documentazione   ai   fini
          dell'importazione in Italia del medicinale medesimo:
                a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica;
                b) ditta estera produttrice;
                c) titolare   dell'autorizzazione  all'immissione  in
          commercio;
                d) dichiarazione  che  il  medicinale in questione e'
          regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza;
                e) quantitativo  di  cui si chiede l'importazione nel
          territorio  nazionale,  con  la  precisazione che lo stesso
          corrisponde  a  un  trattamento terapeutico non superiore a
          trenta giorni;
                f) (soppressa);
                g) esigenze  particolari  che giustificano il ricorso
          al  medicinale  non  autorizzato,  in  mancanza  di  valida
          alternativa terapeutica;
                h) (soppressa);
                i) dichiarazione   di  utilizzazione  del  medicinale
          sotto la propria diretta responsabilita'.».
              - Il  testo  vigente  dell'art. 5-bis del decreto-legge
          17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di
          sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure
          in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8 aprile  1998,  n. 94, come modificato dal presente
          decreto legislativo, e' il seguente:
              «Art.   5-bis   (Consenso   al   trattamento  dei  dati
          personali).  1.  Il  consenso  reso  dal  paziente ai sensi
          dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 5, comma 2, acquisito
          unitamente  al  consenso  relativo  al trattamento dei dati
          personali.  A  tal  fine il medico e' tenuto a informare il
          paziente  che  i  dati personali desumibili dalla ricetta e
          quelli  ad  essi  strettamente  correlati  potranno  essere
          utilizzati  presso  le aziende sanitarie locali e presso il
          Ministero  della sanita' a fini di verifiche amministrative
          e per scopi epidemiologici e di ricerca.
              2.  Nel  quadro  delle misure adottate per la sicurezza
          dei  dati  ai  sensi  dell'art.  15 della legge 31 dicembre
          1996,  n.  675,  il  Ministero  della  sanita' e le aziende
          sanitarie   locali   stabiliscono   procedure   dirette  ad
          assicurare  che  le  ricette  siano  esaminate soltanto dal
          personale  incaricato  di  svolgere  i compiti previsti dal
          comma 1.».