Art. 178 
 
           Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 
 
                   (art. 152, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il fondo  posto  a  disposizione  delle  stazioni  appaltanti,
risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le
seguenti destinazioni: 
    a)  lavori  in  economia  previsti   in   progetto   ma   esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
    b) rilievi,  accertamenti  e  indagini  preliminari  comprese  le
eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera b), punto 11; 
    c) allacciamenti ai pubblici servizi; 
    d) maggiori lavori imprevisti; 
    e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi  3  e
4, del codice; 
    f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e  pertinenti
indennizzi; 
    g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera, contabilita', liquidazione  e  assistenza  ai  collaudi,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del
codice, nella misura corrispondente  alle  prestazioni  che  dovranno
essere svolte dal personale dipendente; 
    h)  spese  per  attivita'  tecnico-amministrative  connesse  alla
progettazione, di supporto al responsabile  del  procedimento,  e  di
verifica e validazione; 
    i) spese per commissioni giudicatrici; 
    l) spese per le verifiche ordinate dal direttore  lavori  di  cui
all'articolo 148, comma 4; 
    m) spese per collaudi; 
    n)  imposta  sul  valore  aggiunto,  eventuali  altre  imposte  e
contributi dovuti per legge; 
    o) spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere d'arte. 
    2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme  di
cui alle lettere a), d) e g), e'  necessaria  l'autorizzazione  delle
stazioni appaltanti. 
 
              Note all'art. 178 
              - Il testo dell'art. 133,  commi  3  e  4,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
          chiuso, consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel caso in cui la differenza tra il  tasso  di  inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente sia superiore al 2 per  cento,  all'importo  dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione  dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale   e'
          fissata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  da
          emanare entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  nella  misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 
              4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora  il
          prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto  di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo
          rilevato dal Ministero delle  infrastrutture  nell'anno  di
          presentazione dell'offerta con il decreto di cui  al  comma
          6,  si  fa  luogo  a  compensazioni,  in   aumento   o   in
          diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
          nel limite delle risorse di cui al comma 7.” 
              - Il testo dell'art. 90, comma 5,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “5. Il regolamento definisce i limiti  e  le  modalita'
          per la stipulazione per intero,  a  carico  delle  stazioni
          appaltanti, di polizze assicurative per  la  copertura  dei
          rischi di natura  professionale  a  favore  dei  dipendenti
          incaricati della progettazione.  Nel  caso  di  affidamento
          della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione  e'
          a carico dei soggetti stessi.” 
              - Il testo dell'art. 92, commi 5 e  7-bis,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “5.  Una  somma  non  superiore  al   due   per   cento
          dell'importo posto a base di  gara  di  un'opera  o  di  un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  dell'amministrazione,  a   valere
          direttamente sugli stanziamenti  di  cui  all'articolo  93,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione, tra il responsabile del  procedimento
          e gli incaricati della redazione del  progetto,  del  piano
          della sicurezza, della direzione dei lavori, del  collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel limite massimo del due  per  cento,  e'  stabilita  dal
          regolamento in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'  professionali  connesse  alle   specifiche
          prestazioni da svolgere.  Le  quote  parti  della  predetta
          somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte  dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico dell'amministrazione  medesima,  costituiscono
          economie. I soggetti  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
          lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
          analoghi criteri. 
              6.-7. (omissis) 
              7-bis. Tra le spese tecniche da  prevedere  nel  quadro
          economico   di    ciascun    intervento    sono    comprese
          l'assicurazione  dei  dipendenti,  nonche'  le   spese   di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento.”