(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 178)
 
                              Art. 178 
 
             (Termini per le impugnazioni e decorrenza) 
 
 
  1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione
di terzo  di  cui  all'articolo  200,  comma  2,  e  il  ricorso  per
cassazione e' di sessanta giorni. E'  anche  di  sessanta  giorni  il
termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo  di  cui
al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello. 
 
 
  2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono  dalla
notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli
articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i  casi
previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a),  b),
c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali  il  termine  decorre  dal
giorno in cui sono  stati  scoperti  il  dolo  o  la  falsita'  o  la
collusione  o  e'  stato  recuperato  il  documento,  o  sono   stati
riconosciuti l'omissione o il doppio impiego  ovvero  e'  passata  in
giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g), o
il pubblico ministero ha  avuto  conoscenza  della  sentenza  di  cui
all'articolo 202, comma 2. 
 
 
  3. L'impugnazione  proposta  contro  una  parte  fa  decorrere  nei
confronti dello stesso impugnante i termini di cui  al  comma  1  per
proporla contro le altri parti. 
 
 
  4. In difetto della notificazione della sentenza,  l'appello  e  la
revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f)
e g), devono essere notificati, a pena di decadenza,  entro  un  anno
dalla pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui  la  parte
contumace dimostra di non aver  avuto  conoscenza  del  processo  per
nullita' della  citazione  o  della  notificazione  di  essa,  o  per
nullita' degli atti di cui all'articolo 93. 
 
 
  5. Il ricorso per Cassazione deve essere notificato entro sei  mesi
dalla pubblicazione della sentenza. 
 
 
  6. Quando, durante la decorrenza dei termini di  cui  al  comma  1,
sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e
7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.