Art. 179 (Altre modifiche) 1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale;". 2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8". 3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali". 4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, e' inserito il seguente: "Articolo 107-bis. Trattamento di dati personali per scopi storici 1. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi. 2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora cio' risulti necessario per scopi storici. Ai documenti e' allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, puo' essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita' personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".
Note all'art. 179: - Il testo vigente dell'art. 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: «Art. 6 (Diritti e doveri). - Il lavoratore e' tenuto a: prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessita' e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro; Il datore di lavoro e' tenuto a: corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese; fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrita' fisica e morale del lavoratore stesso, nonche' una nutrizione sana e sufficiente; tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione; [garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale;] lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.». - Per il testo vigente dell'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), vedi in nota all'art. 171. - Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: «Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalita' di cui all'art. 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 19981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'art. 10, al Garante per la protezione dei dati personali.».