(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 179)
 
                              Art. 179 
 
             (Luogo di notificazione dell'impugnazione) 
 
 
  1. Quando nell'atto di  notificazione  della  sentenza  oggetto  di
impugnazione la  parte  ha  dichiarato  la  sua  residenza  o  eletto
domicilio,  l'impugnazione  e'   notificata   nel   luogo   indicato;
altrimenti si notifica, ai sensi  dell'articolo  170  del  codice  di
procedura civile, presso il procuratore costituito o nella  residenza
dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. 
 
 
  2.  L'impugnazione  puo'  essere  notificata   nei   luoghi   sopra
menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi  della  parte
defunta dopo la notificazione della sentenza. 
 
 
  3. Quando manca la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione  di
domicilio e, in ogni caso, dopo un  anno  dalla  pubblicazione  della
sentenza, l'impugnazione,  se  e'  ancora  ammessa  dalla  legge,  si
notifica personalmente a norma degli  articoli  137  e  seguenti  del
codice di procedura civile.