Art. 18. 1. All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 7;"; b) al comma 1, lettera b), le parole: "e comma 5," sono soppresse; c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "di emergenza" sono inserite le seguenti: ", da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale"; d) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti."; e) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con le modalita' stabilite nel provvedimento di cui al comma 6"; f) al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f)".
Note all'art. 18: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 81 del succitato decreto come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 81 (Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione). - 1. L'esperto qualificato deve provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione: a) la relazione di cui all'art. 61, comma 2 e all'art. 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonche' le valutazioni di cui all'art. 79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7); b) le valutazioni di cui all'art. 79, comma 1, lettera c), nonche' i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4); c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso art. 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonche' copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive; d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalita' di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda; e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'art. 74, comma 1, nonche' alle altre modalita' di esposizione. e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti. 2. Per i lavoratori di cui agli articoli 62 e 65 nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni lavorative individuali, con le modalita' stabilite nel provvedimento di cui al comma 6. 3. Il datore di lavoro deve conservare: a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b); b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attivita' di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c); c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attivita' dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f). 4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attivita' d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'art. 90, all'Ispettorato medico centrale, che assicurera' la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma 3. 5. In caso di cessazione definitiva dell'attivita' di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che assicurera' la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita' previsti nel presente articolo. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalita' di tenuta della documentazione e sono approvati i modelli della stessa".