Art. 18.
  1.  All'articolo  81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e comma 7;";
    b)  al  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  "e  comma  5," sono
soppresse;
    c)  al  comma  1, lettera d), dopo le parole: "di emergenza" sono
inserite le seguenti:
  ", da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale";
    d)  al  comma  1,  dopo  la  lettera e), e' aggiunta, in fine, la
seguente:
  "e-bis)  i  risultati  della  sorveglianza  fisica dell'ambiente di
lavoro  che  siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei
lavoratori esposti.";
    e)  al  comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con
le modalita' stabilite nel provvedimento di cui al comma 6";
    f)  al  comma  3,  lettera  c),  e  al  comma  4,  le parole: "la
documentazione  di  cui al comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite
dalle  seguenti: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e)
ed f)".
 
Note all'art. 18:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  81  del  succitato decreto come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
    "Art.  81 (Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della
protezione).  -  1.  L'esperto qualificato deve provvedere, per conto
del  datore  di  lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente
documentazione:
      a) la  relazione  di  cui  all'art.  61, comma 2 e all'art. 80,
comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali
modifiche,  nonche'  le  valutazioni  di  cui  all'art.  79, comma 1,
lettera b), n. 1 e comma 7);
      b) le  valutazioni  di  cui  all'art.  79, comma 1, lettera c),
nonche'  i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1,
lettera b), numeri 3) e 4);
      c) i  verbali  dei  controlli di cui al comma 1, lettera b), n.
2),  dello  stesso  art.  79 e dei provvedimenti di intervento da lui
adottati  e  prescritti,  nonche'  copia  delle  prescrizioni e delle
disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
      d) le  schede  personali  sulle  quali devono essere annotati i
risultati   delle   valutazioni   delle   dosi  individuali  e  delle
introduzioni  individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni
accidentali,  di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione
speciale o da altre modalita' di esposizione debbono essere annotati,
separatamente, in ciascuna scheda;
      e) le  relazioni  sulle  circostanze  ed i motivi inerenti alle
esposizioni  accidentali  o di emergenza di cui all'art. 74, comma 1,
nonche' alle altre modalita' di esposizione.
      e-bis) i  risultati  della sorveglianza fisica dell'ambiente di
lavoro  che  siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei
lavoratori esposti.
    2.  Per  i  lavoratori  di cui agli articoli 62 e 65 nelle schede
personali  devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni
lavorative  individuali, con le modalita' stabilite nel provvedimento
di cui al comma 6.
    3. Il datore di lavoro deve conservare:
      a) per  almeno  cinque  anni  dalla  data  di  compilazione  la
documentazione di cui al comma 1, lettera b);
      b) sino  a  cinque  anni  dalla  cessazione  dell'attivita'  di
impresa  che  comporta  esposizioni  alle  radiazioni  ionizzanti  la
documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);
      c) sino   alla   cessazione   del   rapporto   di   lavoro,   o
dell'attivita'  dell'impresa  comportante esposizione alle radiazioni
ionizzanti mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni,
la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f).
    4.  Entro  tre  mesi  dalla  cessazione  del rapporto di lavoro o
dell'attivita'  d'impresa  comportante  esposizione  alle  radiazioni
ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f),
va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede
alla  sua  trasmissione,  unitamente al documento di cui all'art. 90,
all'Ispettorato    medico   centrale,   che   assicurera'   la   loro
conservazione  nel  rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma
3.
    5.  In caso di cessazione definitiva dell'attivita' di impresa, i
documenti  di  cui  al  comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati
entro  sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio  che  assicurera'  la  loro conservazione nel rispetto dei
termini e delle modalita' previsti nel presente articolo.
    6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,  sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalita' di
tenuta della documentazione e sono approvati i modelli della stessa".