Art. 18.
               (Lavoro subordinato a tempo determinato
                 e indeterminato e lavoro autonomo)

   1.  L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
   "Art.   22.   -   (Lavoro   subordinato   a  tempo  determinato  e
indeterminato)  -  1.  In  ogni  provincia  e'  istituito  presso  la
prefettura-ufficio  territoriale  del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione,   responsabile   dell'intero   procedimento  relativo
all'assunzione   di   lavoratori   subordinati   stranieri   a  tempo
determinato ed indeterminato.
   2.   Il   datore  di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante  in  Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato o indeterminato con uno
straniero  residente  all'estero deve presentare allo sportello unico
per  l'immigrazione  della provincia di residenza ovvero di quella in
cui  ha  sede  legale  l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la
prestazione lavorativa:
   a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
   b)  idonea  documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
   c)  la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative  condizioni,  comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
dello  stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza;
   d)   dichiarazione   di   impegno  a  comunicare  ogni  variazione
concernente il rapporto di lavoro.
   3.  Nei  casi  in  cui  non  abbia  una  conoscenza  diretta dello
straniero,  il  datore  di  lavoro  italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione
di  cui  alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di
una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5,   selezionate   secondo   criteri   definiti  nel  regolamento  di
attuazione.
   4.  Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
cui  ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla  provincia  di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
l'impiego  provvede  a  diffondere le offerte per via telematica agli
altri  centri  ed  a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni
altro  mezzo  possibile  ed  attiva gli eventuali interventi previsti
dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da
parte   di   lavoratore   nazionale  o  comunitario,  anche  per  via
telematica,  il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione  negativa,  ovvero  le domande acquisite comunicandole
altresi'  al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che
il  centro  per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5.
   5.  Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo  di  quaranta  giorni  dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2  e  le  prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni caso, sentito il questore, il
nulla   osta   nel  rispetto  dei  limiti  numerici,  quantitativi  e
qualitativi   determinati   a  norma  dell'articolo  3,  comma  4,  e
dell'articolo  21,  e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione,   ivi   compreso   il  codice  fiscale,  agli  uffici
consolari,  ove  possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato  ha  validita'  per  un  periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.
   6.  Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero  provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
visto  di  ingresso  con  indicazione  del codice fiscale, comunicato
dallo   sportello   unico   per  l'immigrazione.  Entro  otto  giorni
dall'ingresso,  lo  straniero  si  reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione  che  ha  rilasciato  il  nulla  osta per la firma del
contratto  di  soggiorno  che  resta  ivi  conservato  e,  a  cura di
quest'ultimo,  trasmesso  in copia all'autorita' consolare competente
ed al centro per l'impiego competente.
   7.  Il  datore  di  lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico  per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
intervenuto   con   lo   straniero,   e'   punito   con  la  sanzione
amministrativa   da   500   a   2.500   euro.  Per  l'accertamento  e
l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.
   8.  Salvo  quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in  Italia  per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
essere  munito  del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
   9.   Le   questure   forniscono   all'INPS,  tramite  collegamenti
telematici,   le  informazioni  anagrafiche  relative  ai  lavoratori
extracomunitari  ai  quali  e'  concesso il permesso di soggiorno per
motivi  di  lavoro,  o  comunque  idoneo  per  l'accesso al lavoro, e
comunicano  altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai  sensi  delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle  informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche;   lo   scambio   delle  informazioni  avviene  in  base  a
convenzione   tra   le   amministrazioni   interessate.   Le   stesse
informazioni   sono  trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle
questure,    all'ufficio    finanziario   competente   che   provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
   10.  Lo  sportello  unico per l'immigrazione fornisce al Ministero
del  lavoro  e  delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta  rilasciati  secondo  le classificazioni adottate nei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4.
   11.  La  perdita  del  posto  di  lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai
suoi  familiari  legalmente  soggiornanti. Il lavoratore straniero in
possesso  del  permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il  posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle
liste  di  collocamento  per  il  periodo  di  residua  validita' del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno  per  lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi.  Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di
comunicazione  ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
del  lavoratore  straniero  nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
   12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie dipendenze
lavoratori  stranieri  privi  del  permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia  stato  chiesto,  nei  termini  di  legge, il rinnovo, revocato o
annullato,  e'  punito  con  l'arresto  da  tre mesi ad un anno e con
l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
   13.   Salvo   quanto   previsto   per   i   lavoratori  stagionali
dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio  il lavoratore
extracomunitario  conserva  i  diritti  previdenziali  e di sicurezza
sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un
accordo   di   reciprocita'  al  verificarsi  della  maturazione  dei
requisiti   previsti  dalla  normativa  vigente,  al  compimento  del
sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga  al  requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
   14.  Le  attribuzioni  degli istituti di patronato e di assistenza
sociale,  di  cui  alla  legge  30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori  extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro
in Italia.
   15.  I  lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento   di  titoli  di  formazione  professionale  acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle   politiche   sociali,  sentita  la  commissione  centrale  per
l'impiego,  dispone  condizioni  e  modalita' di riconoscimento delle
qualifiche  per  singoli  casi.  Il  lavoratore extracomunitario puo'
inoltre  partecipare,  a  norma  del  presente testo unico, a tutti i
corsi  di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
   16.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".
   2.  All'articolo  26,  comma  5, del testo unico di cui al decreto
legislativo  n.  286  del  1998  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
periodo:   "La   rappresentanza  diplomatica  o  consolare  rilascia,
altresi',   allo   straniero  la  certificazione  dell'esistenza  dei
requisiti  previsti  dal  presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti  dall'articolo  5,  comma  3-quater,  per la concessione del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
 
             Note all'art. 18:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto
          legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469 (Conferimento alle
          regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
          di  mercato  del  lavoro,  a  norma dell'art. 1 della legge
          15 marzo 1997, n. 59):
                 "Art.  4  (Criteri  per l'organizzazione del sistema
          regionale    per    l'impiego).   -   1.   L'organizzazione
          amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti  ai sensi del presente decreto sono
          disciplinati,  anche  al  fine di assicurare l'integrazione
          tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
          e  le  politiche formative, con legge regionale da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                   a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
          h),  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, attribuzione alle
          province  delle  funzioni  e dei compiti di cui all'art. 2,
          comma  1,  ai fini della realizzazione dell'integrazione di
          cui al comma 1;
                   b) costituzione   di   una  commissione  regionale
          permanente    tripartita   quale   sede   concertativa   di
          progettazione,  proposta,  valutazione  e verifica rispetto
          alle  linee  programmatiche  e alle politiche del lavoro di
          competenza   regionale;  la  composizione  di  tale  organo
          collegiale  deve  prevedere  la presenza del rappresentante
          regionale  competente  per  materia di cui alla lettera c),
          delle  parti  sociali  sulla  base della rappresentativita'
          determinata  secondo  i  criteri previsti dall'ordinamento,
          rispettando  la  pariteticita'  delle posizioni delle parti
          sociali  stesse,  nonche' quella del consigliere di parita'
          nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
                   c) costituzione   di  un  organismo  istituzionale
          finalizzato    a   rendere   effettiva,   sul   territorio,
          l'integrazione  tra  i  servizi  all'impiego,  le politiche
          attive  del  lavoro  e  le politiche formative, composto da
          rappresentanti  istituzionali della regione, delle province
          e degli altri enti locali;
                   d) affidamento   delle   funzioni   di  assistenza
          tecnica  e  monitoraggio  nelle  materie di cui all'art. 2,
          comma   2,   ad  apposita  struttura  regionale  dotata  di
          personalita'   giuridica,   con  autonomia  patrimoniale  e
          contabile    avente    il   compito   di   collaborare   al
          raggiungimento  dell'integrazione  di  cui  al  comma 1 nel
          rispetto  delle  attribuzioni  di cui alle lettere a) e b).
          Tale  struttura  garantisce  il collegamento con il sistema
          informativo del lavoro di cui all'art. 11;
                   e) gestione  ed erogazione da parte delle province
          dei  servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti
          ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a),  tramite  strutture
          denominate "centri per l'impiego";
                   f) distribuzione   territoriale   dei  centri  per
          l'impiego  sulla  base di bacini provinciali con utenza non
          inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
          socio geografiche;
                   g) possibilita'   di  attribuzione  alle  province
          della  gestione  ed erogazione dei servizi, anche tramite i
          centri  per  l'impiego,  connessi  alle  funzioni e compiti
          conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
                   h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
          comma   1,  lettera d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori
          rispetto  a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano
          richiesta.
                 2.  Le  province  individuano  adeguati strumenti di
          raccordo   con   gli   altri  enti  locali,  prevedendo  la
          partecipazione   degli  stessi  alla  individuazione  degli
          obiettivi  e  all'organizzazione  dei servizi connessi alle
          funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
          comma  1,  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
          anche    ai    Centri   per   l'impiego   istituiti   dalle
          amministrazioni provinciali.
                 3.  I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
          essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto
          legislativo   21 aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare  l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in
          attuazione  dell'art.  45, comma 1, lettera a), della legge
          17 maggio 1999, n. 144):
                 "Art.   2   (Stato   di  disoccupazione).  -  1.  La
          condizione   di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  f),
          dev'essere  comprovata dalla presentazione dell'interessato
          presso  il  servizio competente nel cui ambito territoriale
          si  trova  il  domicilio  del medesimo, accompagnata da una
          dichiarazione,  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
          e   successive   modificazioni,   che  attesti  l'eventuale
          attivita'   lavorativa   precedentemente   svolta,  nonche'
          l'immediata  disponibilita'  allo  svolgimento di attivita'
          lavorativa.
                 2.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente
          decreto  gli  interessati all'accertamento della condizione
          di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera f), sono tenuti a
          presentarsi  presso  il  servizio competente per territorio
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          del  medesimo  e a rendere la dichiarazione di cui al comma
          1.
                 3.  A  far  data dalla prima presentazione presso il
          servizio  competente  decorrono  i  termini  da prendere in
          considerazione  ai  fini  dell'assolvimento  dei successivi
          obblighi    di    presentazione   dal   servizio   medesimo
          eventualmente  disposti,  nonche'  dell'accertamento  della
          condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d).
                 4.  I  servizi  competenti  sono  comunque  tenuti a
          verificare  l'effettiva  persistenza  della  condizione  di
          disoccupazione,    provvedendo    all'identificazione   dei
          disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di
          disoccupazione   conseguente   a  cessazione  di  attivita'
          diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi'
          tenuti  a  verificare  la  veridicita'  della dichiarazione
          dell'interessato      circa     l'effettivo     svolgimento
          dell'attivita'  in  questione  e la sua cessazione. Ai fini
          dell'applicazione  del  presente comma i servizi competenti
          dispongono  indagini  a  campione  sulla  veridicita' delle
          dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2,
          lettere  c)  e  d), anche richiedendo la collaborazione del
          personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio
          ispezione del lavoro.
                 5.  Nei  rapporti  con la pubblica amministrazione e
          con  i  concessionari  e  i gestori di pubblici servizi, lo
          stato  di  disoccupazione  e' comprovato con dichiarazioni,
          anche       contestuali      all'istanza,      sottoscritte
          dall'interessato. In tali casi, nonche' in quelli di cui al
          comma 1,   si  applica  il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
                 6.  La  durata  dello  stato  di  disoccupazione  si
          calcola  in  mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni
          quindici,  all'interno  di un unico mese, non si computano,
          mentre  i  periodi superiori a giorni quindici si computano
          come un mese intero.
                 7.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano
          applicazione  fino all'emanazione, con decreto del Ministro
          del   lavoro   e   della  previdenza  sociale,  sentita  la
          Conferenza  unificata,  di  norme che prevedono modalita' e
          termini  diversi  degli  adempimenti  previsti dalle citate
          disposizioni;  tali  norme  sono emanate in coerenza con le
          procedure  per  il  collocamento  ordinario  dei lavoratori
          previste nel regolamento di semplificazione di cui all'art.
          20  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  allegato  1, n.
          112-bis, e successive modificazioni.
                 -  Per  il  testo vigente degli articoli 25 e 26 del
          decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   v.,
          rispettivamente, nelle note agli articoli 28 e 21.
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 20, della
          legge   8 agosto   1995,   n.   335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
                 "Art.  20.  Il diritto alla pensione di cui al comma
          19,  previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue
          al  compimento  del  cinquantasettesimo  anno  di  eta',  a
          condizione  che  risultino  versati e accreditati in favore
          dell'assicurato   almeno   cinque   anni  di  contribuzione
          effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
          inferiore  a  1,  2 volte l'importo dell'assegno sociale di
          cui  all'art.  3,  commi  6  e 7. Si prescinde dal predetto
          requisito  anagrafico  al  raggiungimento  della anzianita'
          contributiva  non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi
          del  comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
          dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
          i  requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
          superstiti  in  caso  di morte dell'assicurato, ai medesimi
          superstiti,   che   non   abbiano  diritto  a  rendite  per
          infortunio   sul   lavoro   o   malattia  professionale  in
          conseguenza  del  predetto  evento  e  che si trovino nelle
          condizioni  reddituali  di cui all'art. 3, comma 6, compete
          una  indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno
          di  cui  al  citato  art.  3,  comma 6, moltiplicato per il
          numero  delle  annualita'  di  contribuzione  accreditata a
          favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base
          ai  criteri  operanti  per  la  pensione ai superstiti. Per
          periodi  inferiori  all'anno,  la  predetta  indennita'  e'
          calcolata   in   proporzione   alle  settimane  coperte  da
          contribuzione.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
          con  decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento
          dell'indennita'.
                 -  La  legge  30 marzo  2001,  n.  152, reca: "Nuova
          disciplina  per  gli  istituti di patronato e di assistenza
          sociale".