ART. 18 (effetti del giudizio di compatibilita' ambientale) 1. Le proposte di piani e programmi sottoposte a valutazione ambientale strategica, anche qualora siano gia' state adottate con atto formale, sono riviste e, se necessario, riformulate, sulla base del giudizio di compatibilita' ambientale reso ai sensi dell'articolo 17. 2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, il giudizio di compatibilita' ambientale e' comunque allegato al piano o programma inoltrato per l'approvazione. 3. Ai fini dell'approvazione del piano o programma si applica l'articolo 12, comma 3.