Art. 18. 
                Disposizione di carattere finanziario 
  1.  All'attuazione  del   presente   decreto   le   amministrazioni
competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle 
                              politiche sociali 
                                    Scajola, Ministro delle attivita' 
                              produttive 
                              Castelli, Ministro della giustizia 
                                  La Malfa, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
                              Pisanu, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli