Art. 18.
Medicinali  omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata
                          di registrazione

  1.  I  medicinali  omeopatici  diversi da quelli a cui si riferisce
l'articolo 16,  comma 1,  devono  essere  autorizzati  ed etichettati
conformemente  agli  articoli 8,  10,  11,  12, 13 e 14. Nei riguardi
della  documentazione  presentata a sostegno della domanda si applica
il  disposto  dell'articolo 8,  comma 4.  Per  tali  prodotti possono
essere  previste,  con decreto del Ministro della salute, su proposta
dell'AIFA,  norme  specifiche  relative alle prove precliniche e alle
sperimentazioni   cliniche,   in   coerenza   con  i  principi  e  le
caratteristiche della medicina omeopatica praticata in Italia.
  2.  Il  titolo  IX  del  presente  decreto si applica ai medicinali
omeopatici,   ad   eccezione   di   quelli   ai  quali  si  riferisce
l'articolo 16, comma 1.