Art. 18 
 
 
Delle controversie in materia di espulsione dei  cittadini  di  Stati
               che non sono membri dell'Unione europea 
 
  1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto  di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto  legislativo
25  luglio  1998,  n.  286,  sono  regolate  dal  rito  sommario   di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il giudice di  pace  del  luogo  in  cui  ha  sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
  4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti  iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove  necessario,
da un interprete. 
  5. Il ricorso, unitamente al decreto  di  fissazione  dell'udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che  ha
emesso il provvedimento almeno cinque  giorni  prima  della  medesima
udienza. 
  6. L'autorita'  che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato  puo'
costituirsi  fino  alla  prima  udienza  e  puo'  stare  in  giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. 
  7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni  dalla
data di deposito del ricorso. 
  8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
tassa e imposta. 
  9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  reca:
          «Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale): 
              «Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di  ufficio).
          - 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna
          almeno ogni tre mesi  l'elenco  alfabetico  degli  iscritti
          negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio. 
              1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
          97  del  codice,  e'   necessario   il   conseguimento   di
          attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di
          appartenenza  al  termine  della  frequenza  di  corsi   di
          aggiornamento  professionale   organizzati   dagli   ordini
          medesimi   o,   ove   costituita,   dalla   camera   penale
          territoriale ovvero  dall'unione  delle  camere  penali.  I
          difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a
          prescindere dal requisito di  cui  al  periodo  precedente,
          dimostrando di  aver  esercitato  la  professione  in  sede
          penale per almeno  due  anni,  mediante  la  produzione  di
          idonea documentazione. 
              2. E' istituito  presso  l'ordine  forense  di  ciascun
          capoluogo del distretto  di  corte  d'appello  un  apposito
          ufficio con  recapito  centralizzato  che,  mediante  linee
          telefoniche dedicate, fornisce i nominativi  dei  difensori
          d'ufficio a richiesta dell'autorita'  giudiziaria  o  della
          polizia   giudiziaria.   Non   si   ricorre   al    sistema
          informatizzato se  il  procedimento  concerne  materie  che
          riguardano competenze specifiche. 
              3. L'ufficio di cui al comma 2  gestisce  separatamente
          gli elenchi  dei  difensori  d'ufficio  di  ciascun  ordine
          forense esistente nel distretto di corte d'appello. 
              4. Il sistema informatizzato di cui  al  comma  2  deve
          garantire: 
                a)  che  l'indicazione  dei  nominativi  rispetti  un
          criterio  di  rotazione   automatico   tra   gli   iscritti
          nell'elenco di cui al comma 1; 
                b) che  sia  evitata  l'attribuzione  contestuale  di
          nomine, ad un unico difensore,  per  procedimenti  pendenti
          innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti  tra
          di loro e, comunque, dislocate in modo  da  non  permettere
          l'effettivita' della difesa; 
                c) l'istituzione di un turno differenziato,  per  gli
          indagati e gli imputati detenuti, che assicuri,  attraverso
          un criterio di rotazione  giornaliera  dei  nominativi,  la
          reperibilita'  di  un   numero   di   difensori   d'ufficio
          corrispondente alle esigenze. 
              5. L'autorita' giudiziaria e,  nei  casi  previsti,  la
          polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
          il nominativo all'ufficio di cui al comma 2. 
              6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
          componente da lui delegato vigila sul rispetto dei  criteri
          per  l'individuazione  e  la  designazione  del   difensore
          d'ufficio. 
              7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
          comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'. 
              8. 
              9.».