Art. 18 Modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII.».
Note all'art. 18: Il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 27 (Tipologia di passaporto delle piante). - 1. Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII; 2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che le utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione. 3. Il passaporto per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L. e' costituito dall'etichetta ufficiale prevista dalla direttiva 2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere indicata la dicitura «passaporto delle piante». Sull'etichetta o su un altro documento commerciale viene indicato che i prodotti sono conformi alle disposizioni sull'introduzione ed il trasporto di tuberi-seme di patate all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate. 4. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto e' invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.".