Art. 18 
 
                       Amministrazione aperta 
 
  1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili
finanziari alle imprese e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei
compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e
comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e
privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi
del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150. 
  2. Nei casi di cui  al  comma  1  ed  in  deroga  ad  ogni  diversa
disposizione di legge o  regolamento,  nel  sito  internet  dell'ente
obbligato sono indicati: a) il nome  dell'impresa  o  altro  soggetto
beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma  o  il
titolo a base dell'attribuzione; d)  l'ufficio  e  il  funzionario  o
dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;  e)
la modalita' seguita per l'individuazione  del  beneficiario;  f)  il
link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato,
nonche' al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o
servizio. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con  link  ben
visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della  sezione
«Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto
legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile
consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato
tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e  il
riuso ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196. 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  diretta
attuazione dei principi di legalita', buon andamento e  imparzialita'
sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si  conformano
entro il 31 dicembre 2012,  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2,
lettere g), h), l), m), r) della  Costituzione,  tutte  le  pubbliche
amministrazioni centrali, regionali  e  locali,  i  concessionari  di
servizi  pubblici  e  le  societa'  a  prevalente  partecipazione   o
controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano
entro il  medesimo  termine  secondo  le  previsioni  dei  rispettivi
Statuti. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di  vantaggi
economici   successivi   all'entrata   in   vigore    del    presente
decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo
costituisce condizione legale di efficacia  del  titolo  legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore  a
mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la  sua
eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli
organi  dirigenziali  e  di  controllo,  sotto  la  propria   diretta
responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per
l'indebita concessione o attribuzione  del  beneficio  economico.  La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi'  rilevabile
dal destinatario della  prevista  concessione  o  attribuzione  e  da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini  del  risarcimento  del
danno  da   ritardo   da   parte   dell'amministrazione,   ai   sensi
dell'articolo 30 del codice del processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163  e  6
settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 e le ulteriori  disposizioni  in  materia  di  pubblicita'.  Ai
pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e  contributivi  si  applicano  le
disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su  proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto  con
il Ministro dello sviluppo  economico,  e'  autorizzato  ad  adottare
entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza  unificata,
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni  con
il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di  pubblicazione
dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009.  Lo
stesso regolamento  potra'  altresi'  disciplinare  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti  periodici  e
per quelli diretti ad una  pluralita'  di  soggetti  sulla  base  del
medesimo titolo. 
  7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  e  alle  attivita'
previste  si  fara'  fronte  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.