(Convenzione-art. 18)
  Articolo 18 - Abusi sessuali 
 
  1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per assicurare che siano considerati reati penali  i  seguenti
comportamenti intenzionali: 
  a. praticare attivita' sessuali con un bambino che, in  conformita'
alle relative disposizioni pertinenti al diritto nazionale, non abbia
raggiunto l'eta' legale per praticare attivita' sessuali; 
  b. praticare attivita' sessuali con un bambino: 
    - facendo uso di costrizione, della forza, o di minacce; o 
    - abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorita'
o di influenza sul bambino, inclusi i casi in  cui  cio'  avvenga  in
famiglia; o 
    - abusando di una situazione di  particolare  vulnerabilita'  del
bambino, segnatamente a causa di disabilita' fisica o  mentale  o  di
una situazione di dipendenza. 
  2. Per l'applicazione del  paragrafo  1,  le  Parti  determineranno
l'eta' al di sotto della quale non sia consentito praticare attivita'
sessuali con un bambino. 
  3. Le disposizioni del  paragrafo  1.a,  non  si  riferiscono  alle
attivita' sessuali consentite tra minori.