Art. 18 
 
  1. L'articolo 63 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione  approvato   dall'assemblea,   l'amministratore,   senza
bisogno di autorizzazione di questa,  puo'  ottenere  un  decreto  di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione,  ed  e'
tenuto a comunicare  ai  creditori  non  ancora  soddisfatti  che  lo
interpellino i dati dei condomini morosi. 
  I creditori non possono agire  nei  confronti  degli  obbligati  in
regola  con  i  pagamenti,  se  non  dopo  l'escussione  degli  altri
condomini. 
  In caso di mora nel pagamento dei contributi che si  sia  protratta
per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso
dalla  fruizione  dei  servizi  comuni  suscettibili   di   godimento
separato. 
  Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato  solidalmente
con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a
quello precedente. 
  Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente
con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento  in  cui
e'  trasmessa  all'amministratore  copia  autentica  del  titolo  che
determina il trasferimento del diritto».