(Convenzione - art. 18)
                            Articolo 18. 
Obbligo a non privare un trattato del suo oggetto  e  del  suo  scopo
                  prima della sua entrata in vigore 
 
  Uno  Stato  deve  astenersi  dal  compiere   atti   che   sarebbero
suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo: 
    a) quando ha  firmato  il  trattato  o  scambiato  gli  strumenti
costituenti il trattato, con riserva di ratifica, di  accettazione  o
di approvazione, finche' non ha manifestato la propria intenzione di 
non divenire parte del trattato; o 
    b) quando ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato  da
un trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del trattato
e a condizione che questa non sia indebitamente ritardata.