(Patto internazionale-art. 18)
                             Articolo 18 
 
  1.  Ogni  individuo  ha  diritto  alla  liberta'  di  pensiero,  di
coscienza e di religione. Tale diritto include la liberta' di avere o
di adottare una religione o  un  credo  di  sua  scelta,  nonche'  la
liberta' di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia
in pubblico sia in privato, la propria religione o il  proprio  credo
nel  culto   e   nell'osservanza   dei   riti,   nelle   pratiche   e
nell'insegnamento. 
  2. Nessuno puo'  essere  assoggettato  a  costrizioni  che  possano
menomare la sua liberta' di avere o adottare una religione o un credo
di sua scelta. 
  3. La liberta' di manifestare la propria  religione  o  il  proprio
credo puo' essere sottoposta  unicamente  alle  restrizioni  previste
dalla legge e che siano necessarie  per  la  tutela  della  sicurezza
pubblica, dell'ordine pubblico e della sanita' pubblica, della morale
pubblica o degli altrui diritti e liberta' fondamentali. 
  4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare  la
liberta' dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali,  di  curare
l'educazione religiosa e morale dei figli in conformita' alle proprie
convinzioni.