Art. 18.
                            (Ubicazione)

  In  relazione  all'ubicazione  i  consigli  comunali dei comuni con
popolazione  superiore  a  20.000  abitanti provvedono a ripartire il
territorio  comunale  in  cinque  zone  alle  quali  si  applicano  i
coefficienti della tabella seguente:
    a) 0,85 per la zona agricola;
    b) 1 per la zona edificata periferica;
    c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il
centro storico;
    d)  1,20  per  le  zone  di  pregio  particolare  site nella zona
edificata periferica o nella zona agricola;
    e) 1,30 per il centro storico.
  I   consigli  comunali  devono  provvedere  alla  ripartizione  del
territorio  comunale  in  zone  entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
  Nei  comuni  con  popolazione  non  superiore ai 20.000 abitanti si
applicano  le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:
    a) 0,85 per la zona agricola;
    b) 1 per il centro edificato;
    c) 1,10 per il centro storico.
  All'interno  delle  zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo
comma  ed  alle  lettere  b) e c) del terzo comma i consigli comunali
possono  individuare  edifici  o  comparti di edifici particolarmente
degradati  ai  quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione
dei coefficienti suindicati.