ARTICOLO 18. 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.