Art. 18. 1. Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere e' portatore di radioattivita', la unita' sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.