(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
1.  Gli  Stati  parti  faranno  del  loro  meglio  per  garantire  il
riconoscimento del principio  comune  secondo  il  quale  entrambi  i
genitori  hanno  una  responsabilita'  comune  per  quanto   riguarda
l'educazione del fanciullo ed  il  provvedere  al  suo  sviluppo.  La
responsabilita' di allevare il  fanciullo  e  di  provvedere  al  suo
sviluppo incombe innanzitutto ai genitori  oppure,  se  del  caso  ai
genitori del fanciullo oppure, se del  caso  ai  suoi  rappresentanti
legali i quali devono essere  guidati  principalmente  dall'interesse
preminente del fanciullo. 
2. Al fine di garantire e di promuovere  i  diritti  enunciati  nella
presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati
ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo  nell'esercizio
della responsabilita' che incombe loro di  allevare  il  fanciullo  e
provvedono  alla  creazione  di  istituzioni,  istituti   e   servizi
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. 
3. Gli  Stati  parti  adottano  ogni  appropriato  provvedimento  per
garantire ai  fanciulli  i  cui  genitori  lavorano,  il  diritto  di
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza  all'infanzia,
per i quali essi abbiano i requisiti necessari.