ART. 18. Istituzione di aree protette marine 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresi' il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. 2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresi', la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. 3. Il decreto di istituzione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. 5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 26 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) e' il seguente: "Art. 26. - Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformita' agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare degli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati. Ai fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta: a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi; b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area; c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonche' la valorizzazione dell'area; d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attivita' di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo; e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonche' sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate; f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalita' della riserva marina. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti puo' avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso e' richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982 n. 41. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti e' integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonche' da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo".