ART. 18. 
                 Istituzione di aree protette marine 
 
1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile e d'intesa  con  il  Ministro
del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresi'
il  finanziamento  definito  dal  programma  medesimo.  L'istruttoria
preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo  26  della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti. 
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione  e  la
delimitazione  dell'area,  gli  obiettivi  cui  e'   finalizzata   la
protezione dell'area e prevede, altresi', la  concessione  d'uso  dei
beni del demanio marittimo e delle zone di mare di  cui  all'articolo
19, comma 6. 
3. Il decreto di istituzione e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di  investimento  per
le aree protette marine e' autorizzata la spesa di  lire  5  miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. 
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine  e'
autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993. 
 
          Nota all'art. 18:
          -  Il  testo  dell'art.  26   della   legge   n.   979/1982
          (Disposizioni per la difesa del mare) e' il seguente:
          "Art.  26.  - Sulla  base  delle  indicazioni contenute nel
          piano di cui all'articolo 1 e in conformita' agli indirizzi
          della politica nazionale di  protezione  dell'ambiente,  le
          riserve  marine  sono  istituite  con  decreto del Ministro
          della marina mercantile su conforme  parere  del  Consiglio
          nazionale   per  la  protezione  dell'ambiente  naturale  -
          sezione protezione dell'ambiente per  la  difesa  del  mare
          degli   inquinamenti,   sentite   le  regioni  e  i  comuni
          territorialmente interessati.
          Ai fini della proposta  di  cui  al  comma  precedente,  la
          Consulta  per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa
          individuazione  delle  aree  marine  per  le  quali  appare
          opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:
          a)  la  situazione  naturale  dei luoghi e la superficie da
          proteggersi;
          b) i fini  scientifici,  ecologici,  culturali,  educativi,
          minerari  ed  economici con cui va coordinata la protezione
          dell'area;
          c) i programmi eventuali di studio  e  ricerca  nonche'  la
          valorizzazione dell'area;
          d)   i  riflessi  della  protezione  nei  rapporti  con  la
          navigazione  marittima  e  le  attivita'  di   sfruttamento
          economico del mare e del demanio marittimo;
          e)   gli  effetti  che  prevedibilmente  deriveranno  dalla
          istituzione della  riserva  marina  sull'ambiente  naturale
          marino  e costiero nonche' sull'assetto economico e sociale
          del territorio e delle popolazioni interessate;
          f)  il  piano  dei  vincoli  e delle misure di protezione e
          valorizzazione ritenuti necessari  per  l'attuazione  delle
          finalita' della riserva marina.
          La  Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti puo'
          avvalersi,   ai   fini   dell'accertamento,   di   istituti
          scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso e'
          richiesto  il  parere dell'Istituto centrale per la ricerca
          scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di
          cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982 n. 41.
          Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al  presente
          titolo,   la   Consulta   per  la  difesa  del  mare  dagli
          inquinamenti  e'  integrata  da  tre  rappresentanti  delle
          associazioni  naturalistiche  maggiormente  rappresentative
          nel settore  della  tutela  dell'ambiente  marino,  da  tre
          esperti  nella  stessa  materia,  nonche' da due membri del
          consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  di  cui   al
          precedente comma, designati dal consiglio medesimo".