Art. 18.
                       Integrazione lavorativa
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  disciplinano  l'istituzione  e  la tenuta dell'albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi,  e  dei  centri   di   lavoro   guidato,   associazioni   ed
organizzazioni  di  volontariato  che  svolgono  attivita'  idonee  a
favorire  l'inserimento  e  l'integrazione  lavorativa   di   persone
handicappate.
2.  Requisiti  per  l'iscrizione  all'albo di cui al comma 1, oltre a
quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalita' giuridica  di  diritto  pubblico  o  privato  o
natura  di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo
II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di  prestazioni,  di  qualificazione  del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalita' di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1.
4.  I  rapporti  dei  comuni,  dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e
con  il  Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e'  condizione  necessaria
per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a)  a  disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate
per recarsi al posto di lavoro e per  l'avvio  e  lo  svolgimento  di
attivita' lavorative autonome;
b)  a  disciplinare  gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto  di  lavoro
per l'assunzione delle persone handicappate.
 
          Nota all'art. 18:
          -  Il  capo  II del titolo II del libro I del codice civile
          contiene  la  disciplina  in  materia  di  associazioni   e
          fondazioni.