Art. 18.
                    Fatto generatore dell'accisa
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  contenute  nell'articolo  2,
l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:
    a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2
e 3;
    b)  quando  viene  accertato  che  non  si  sono  verificate   le
condizioni  di  consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota
ridotta o di una esenzione.
  2. Il consumo di oli minerali all'interno di  uno  stabilimento  di
produzione non e' considerato fatto generatore d'accisa se il consumo
e'  effettuato  per fini della produzione. Per i consumi non connessi
con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli  a
motore  e'  dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la
produzione anche quelli effettuati per  operazioni  di  riscaldamento
tecnicamente  necessarie  per  conservare  la  fluidita' dei prodotti
petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
  3. Le variazioni di aliquota possono essere  applicate  anche  agli
oli minerali gia' immessi in consumo con l'osservanza delle modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze.