Art. 18 
 Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattive 
 
  1. L'attivita'  di  importazione  a  fini  commerciali  di  materie
radioattive, di prodotti, apparecchiature e  dispositivi  in  genere,
contenenti dette  materie,  e'  soggetta  a  notifica  preventiva  da
effettuare almeno sessanta giorni  prima  dell'inizio  dell'attivita'
stessa. 
  2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni di
cui al comma 1 soggetta a notifica preventiva  da  effettuare  almeno
sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' stessa. 
  3. Ai fini delle presenti disposizioni,  da  intendersi  ricompresa
nella  produzione  qualsiasi  manipolazione,   o   frazionamento,   o
diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o
sul dispositivo  che  le  contenga,  che  siano  tali  da  comportare
l'immissione sul  mercato  di  un  prodotto,  contenente  la  materia
predetta, diverso da quello originario. 
  4. La notifica di cui ai commi 1 e 2  deve  essere  effettuata  nei
confronti del Ministero dell'ambiente, del Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del Ministero del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  del  Ministero  della  sanita',  del  Ministero
dell'interno e dell'ANPA. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di cui al  comma  4,  le
altre  amministrazioni  eventualmente  interessate  e  l'ANPA,   sono
stabilite le modalita'  della  notifica  nonche'  le  condizioni  per
l'eventuale  esenzione  da  tale   obbligo,   nell'osservanza   delle
disposizioni di cui all'articolo 2. 
  6. Per l'esercizio delle attivita' di commercio  restano  ferme  le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre  1962,  n.
1860. 
 
          Nota all'art. 18: 
          - Per  la  legge  n.  1860/1962  v.  nota  all'art.  3.  Si
          trascrive il testo dell'art. 4: 
          "Art. 4.- Il  commercio  nel  territorio  della  Repubblica
          italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie
          radioattive, qualora la  Comunita'  europea  per  l'energia
          atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi
          dell'articolo 57 del Trattato, e' soggetto, fatta salva  la
          disciplina sull'approvvigionamento delle  materie  fissili,
          prevista  dal  Trattato  Euratom,  ad  autorizzazione   del
          Ministero dell'industria e del commercio. 
          L'autorizzazione s'intende concessa decorsi 30 giorni dalla
          data della presentazione della  domanda,  senza  che  entro
          tale   termine   l'Amministrazione   competente   si    sia
          pronunciata. 
          Per l'importazione e l'esportazione dei predetti  minerali,
          delle  materie  grezze   e   delle   materie   radioattive,
          l'autorizzazione - quando  e'  prescritta  dalle  norme  in
          vigore in materia di divieti economici e valutari - e' data
          dal Ministero  del  commercio  con  l'estero,  su  conforme
          parere del Ministero dell'industria e del commercio. 
          Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il
          detto diritto deve essere  esercitato  nel  termine  di  30
          giorni dalla domanda di autorizzazione". 
          Rispetto al testo su richiamato il Ministro dell'industria,
          sulla base della facolta' prevista dalla legge 19  dicembre
          1969, n. 1008, ha stabilito, con il decreto del 15 dicembre
          1970, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  15
          febbraio 1971, particolari esoneri dall'autorizzazione  per
          la detenzione, il  commercio  e  il  trasporto  di  materie
          grezze e i minerali e materie radioattive.