Art. 18 Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattive 1. L'attivita' di importazione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti dette materie, e' soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' stessa. 2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' stessa. 3. Ai fini delle presenti disposizioni, da intendersi ricompresa nella produzione qualsiasi manipolazione, o frazionamento, o diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o sul dispositivo che le contenga, che siano tali da comportare l'immissione sul mercato di un prodotto, contenente la materia predetta, diverso da quello originario. 4. La notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata nei confronti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanita', del Ministero dell'interno e dell'ANPA. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di cui al comma 4, le altre amministrazioni eventualmente interessate e l'ANPA, sono stabilite le modalita' della notifica nonche' le condizioni per l'eventuale esenzione da tale obbligo, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2. 6. Per l'esercizio delle attivita' di commercio restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
Nota all'art. 18: - Per la legge n. 1860/1962 v. nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 4: "Art. 4.- Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunita' europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato, e' soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili, prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio. L'autorizzazione s'intende concessa decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata. Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione - quando e' prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari - e' data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio. Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di 30 giorni dalla domanda di autorizzazione". Rispetto al testo su richiamato il Ministro dell'industria, sulla base della facolta' prevista dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, ha stabilito, con il decreto del 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 1971, particolari esoneri dall'autorizzazione per la detenzione, il commercio e il trasporto di materie grezze e i minerali e materie radioattive.