ART. 18. 1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale puo', con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO