Art. 18. Il Rettore: Elezione 1. Il Rettore e' eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le universita' italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Dura in carica sei anni e il mandato non e' rinnovabile. 2. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori e ai ricercatori di ruolo; ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010; b) agli studenti determinati in misura pari al quindici per cento di quello degli elettori di cui alla lettera a) secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale; c) al personale tecnico e amministrativo con voto ponderato in misura pari al quindici per cento di quello degli elettori di cui alla lettera a). 3. Il Decano indice le elezioni dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Prorettore vicario. 4. Il Rettore, nella prima votazione, e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto; nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. 5. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano dell'Universita' ed e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Al Rettore spetta una indennita' di carica determinata, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione. 6. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui e' stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni. 7. La disciplina del procedimento elettorale e' definita dal Regolamento generale di Ateneo.