Art. 18 
 
 
                       Amministrazione aperta 
 
  1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili
finanziari alle imprese e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei
compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e
comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e
privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi
del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150. 
  2. Nei casi di cui  al  comma  1  ed  in  deroga  ad  ogni  diversa
disposizione di legge o  regolamento,  nel  sito  internet  dell'ente
obbligato sono indicati: a) il nome  dell'impresa  o  altro  soggetto
beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma  o  il
titolo a base dell'attribuzione; d)  l'ufficio  e  il  funzionario  o
dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;  e)
la modalita' seguita per l'individuazione  del  beneficiario;  f)  il
link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato,
nonche' al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o
servizio. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con  link  ben
visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della  sezione
«Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto
legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile
consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato
tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e  il
riuso ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196. 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  diretta
attuazione dei principi di legalita', buon andamento e  imparzialita'
sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si  conformano
entro il 31 dicembre 2012,  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2,
lettere g), h), l), m), r) della  Costituzione,  tutte  le  pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali, (( le aziende  speciali
e le societa' in house delle pubbliche amministrazioni )). Le regioni
ad autonomia speciale vi si  conformano  entro  il  medesimo  termine
secondo le previsioni dei rispettivi Statuti. 
  5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di  vantaggi
economici   successivi   all'entrata   in   vigore    del    presente
decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo
costituisce condizione legale di efficacia  del  titolo  legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore  a
mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la  sua
eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli
organi  dirigenziali  e  di  controllo,  sotto  la  propria   diretta
responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per
l'indebita concessione o attribuzione  del  beneficio  economico.  La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi'  rilevabile
dal destinatario della  prevista  concessione  o  attribuzione  e  da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini  del  risarcimento  del
danno  da   ritardo   da   parte   dell'amministrazione,   ai   sensi
dell'articolo 30 del codice del processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163  e  6
settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 e le ulteriori  disposizioni  in  materia  di  pubblicita'.  Ai
pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e  contributivi  si  applicano  le
disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su  proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto  con
il Ministro dello sviluppo  economico,  e'  autorizzato  ad  adottare
entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza  unificata,
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni  con
il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di  pubblicazione
dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009.  Lo
stesso regolamento  potra'  altresi'  disciplinare  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti  periodici  e
per quelli diretti ad una  pluralita'  di  soggetti  sulla  base  del
medesimo titolo. 
  7. (( All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 12 della legge 7  agosto  1990,  n.
          241: 
              «Art.  12.  Provvedimenti   attributivi   di   vantaggi
          economici 
              1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi
          ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
          di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
          sono   subordinate   alla   predeterminazione    ed    alla
          pubblicazione da parte  delle  amministrazioni  procedenti,
          nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,   dei
          criteri e delle modalita'  cui  le  amministrazioni  stesse
          devono attenersi. 
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di cui al comma 1 deve risultare dai singoli  provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.». 
              - Si riporta  l'art.  11  del  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150 recante Attuazione della legge 4 marzo
          2009,  n.  15,   in   materia   di   ottimizzazione   della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni: 
              «Art. 11. Trasparenza 
              1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
          anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui  siti
          istituzionali  delle   amministrazioni   pubbliche,   delle
          informazioni concernenti ogni aspetto  dell'organizzazione,
          degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e
          all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle
          funzioni istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'  di
          misurazione e valutazione svolta dagli  organi  competenti,
          allo scopo di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  del
          rispetto dei principi di buon  andamento  e  imparzialita'.
          Essa  costituisce  livello  essenziale  delle   prestazioni
          erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi  dell'art.
          117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
              2.  Ogni  amministrazione,  sentite   le   associazioni
          rappresentate nel Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
          degli  utenti,  adotta  un  Programma  triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente,  che
          indica le iniziative previste per garantire: 
              a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
          delle  linee  guida  elaborate  dalla  Commissione  di  cui
          all'art. 13; 
              b)  la  legalita'   e   lo   sviluppo   della   cultura
          dell'integrita'. 
              3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
          trasparenza in  ogni  fase  del  ciclo  di  gestione  della
          performance. 
              4. Ai fini  della  riduzione  del  costo  dei  servizi,
          dell'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul  costo
          del  lavoro,  le   pubbliche   amministrazioni   provvedono
          annualmente ad individuare i servizi erogati,  agli  utenti
          sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.   279.   Le
          amministrazioni provvedono altresi' alla  contabilizzazione
          dei costi e all'evidenziazione dei  costi  effettivi  e  di
          quelli imputati al personale  per  ogni  servizio  erogato,
          nonche' al  monitoraggio  del  loro  andamento  nel  tempo,
          pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 
              5.  Al  fine  di  rendere  effettivi  i   principi   di
          trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
          attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
          certificata  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo del 7 marzo 2005,  n.  82,  agli  articoli  16,
          comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e di cui all'art. 34,  comma  1,  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69. 
              6.  Ogni  amministrazione  presenta  il  Piano   e   la
          Relazione sulla performance di cui all'art.  10,  comma  1,
          lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti,
          ai  centri  di  ricerca  e   a   ogni   altro   osservatore
          qualificato,  nell'ambito  di   apposite   giornate   della
          trasparenza senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              7.  Nell'ambito  del   Programma   triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
          tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
          verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 
              8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare  sul
          proprio sito istituzionale in apposita  sezione  di  facile
          accesso  e  consultazione,  e   denominata:   «Trasparenza,
          valutazione e merito»: 
              a)  il  Programma  triennale  per  la   trasparenza   e
          l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; 
              b) il Piano e la Relazione di cui all'art. 10; 
              c) l'ammontare complessivo  dei  premi  collegati  alla
          performance   stanziati    e    l'ammontare    dei    premi
          effettivamente distribuiti; 
              d)  l'analisi   dei   dati   relativi   al   grado   di
          differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per  i
          dirigenti sia per i dipendenti; 
              e) i nominativi ed i  curricula  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione  e  del  Responsabile
          delle funzioni di  misurazione  della  performance  di  cui
          all'art. 14; 
              f)  i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari   di
          posizioni organizzative, redatti in conformita' al  vigente
          modello europeo; 
              g)  le  retribuzioni  dei  dirigenti,   con   specifica
          evidenza sulle componenti variabili  della  retribuzione  e
          delle componenti legate alla valutazione di risultato; 
              h)  i  curricula  e  le  retribuzioni  di  coloro   che
          rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo; 
              i)  gli  incarichi,  retribuiti   e   non   retribuiti,
          conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
              9. In caso di  mancata  adozione  e  realizzazione  del
          Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o  di
          mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
          ai commi 5  e  8  e'  fatto  divieto  di  erogazione  della
          retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
          coinvolti.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  che  reca  Codice  in
          materia di protezione di dati personali : 
              «Art.24. Casi  nei  quali  puo'  essere  effettuato  il
          trattamento senza consenso. 
              1. Il consenso non e' richiesto,  oltre  che  nei  casi
          previsti nella Parte II, quando il trattamento: 
              a) e' necessario per adempiere ad un  obbligo  previsto
          dalla  legge,  da  un   regolamento   o   dalla   normativa
          comunitaria; 
              b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da  un
          contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere,
          prima  della  conclusione  del  contratto,   a   specifiche
          richieste dell'interessato; 
              c) riguarda  dati  provenienti  da  pubblici  registri,
          elenchi, atti o documenti conoscibili  da  chiunque,  fermi
          restando  i  limiti  e  le  modalita'  che  le   leggi,   i
          regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per  la
          conoscibilita' e pubblicita' dei dati; 
              d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
          economiche, trattati nel rispetto della  vigente  normativa
          in materia di segreto aziendale e industriale; 
              e) e' necessario  per  la  salvaguardia  della  vita  o
          dell'incolumita'  fisica  di  un  terzo.  Se  la   medesima
          finalita' riguarda l'interessato e  quest'ultimo  non  puo'
          prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
          incapacita' di agire o per incapacita' di  intendere  o  di
          volere,  il  consenso  e'  manifestato  da   chi   esercita
          legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
          un familiare, da un convivente  o,  in  loro  assenza,  dal
          responsabile   della   struttura    presso    cui    dimora
          l'interessato. Si applica la disposizione di  cui  all'art.
          82, comma 2; 
              f) con esclusione della diffusione,  e'  necessario  ai
          fini dello svolgimento delle  investigazioni  difensive  di
          cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,  o,  comunque,  per
          far valere o difendere  un  diritto  in  sede  giudiziaria,
          sempre che i dati siano trattati  esclusivamente  per  tali
          finalita' e per il periodo strettamente necessario al  loro
          perseguimento, nel  rispetto  della  vigente  normativa  in
          materia di segreto aziendale e industriale; 
              g) con esclusione della diffusione, e' necessario,  nei
          casi  individuati  dal  Garante  sulla  base  dei  principi
          sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo  interesse
          del titolare o di un terzo destinatario dei  dati,  qualora
          non prevalgano i diritti e  le  liberta'  fondamentali,  la
          dignita' o un legittimo interesse dell'interessato; 
              h) con esclusione  della  comunicazione  all'esterno  e
          della diffusione, e' effettuato da  associazioni,  enti  od
          organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,  in
          riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
          o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati  e
          legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo  statuto
          o dal contratto collettivo, e  con  modalita'  di  utilizzo
          previste espressamente con determinazione  resa  nota  agli
          interessati all'atto dell'informativa  ai  sensi  dell'art.
          13; 
              i) e' necessario, in conformita' ai  rispettivi  codici
          di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi  scopi
          scientifici  o  statistici,  ovvero  per  esclusivi   scopi
          storici  presso  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
          interesse storico  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  29   ottobre   1999,   n.   490,   di
          approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
          ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi  codici,
          presso altri archivi privati; 
              i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei  casi
          di cui all'art. 13, comma 5-bis; 
              i-ter) con esclusione della diffusione  e  fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 130 del presente codice, riguarda
          la comunicazione di dati tra societa', enti o  associazioni
          con societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile  ovvero  con  societa'
          sottoposte a comune controllo, nonche' tra  consorzi,  reti
          di imprese e raggruppamenti e  associazioni  temporanei  di
          imprese con i soggetti ad essi aderenti, per  le  finalita'
          amministrativo contabili, come definite all'art. 34,  comma
          1-ter,  e   purche'   queste   finalita'   siano   previste
          espressamente con determinazione resa nota agli interessati
          all'atto dell'informativa di cui all'art. 13.». 
              - Si riporta l'art. 97 della costituzione: 
              «97. 
              (Testo  applicabile  fino   all'esercizio   finanziario
          relativo all'anno 2013) 
              I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
          di legge [Cost. 95], in modo che siano assicurati  il  buon
          andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari [Cost. 28]. 
              Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
          mediante concorso,  salvo  i  casi  stabiliti  dalla  legge
          [Cost. 51]. 
              (Testo   applicabile   a    decorrere    dall'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2014) 
              Le   pubbliche   amministrazioni,   in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano  l'equilibrio
          dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico. 
              I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
          di legge [95 c.3], in modo che  siano  assicurati  il  buon
          andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari [28]. 
              Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla  legge  [51
          c.1].». 
              - Si riporta l'art. 117, comma 2, della Costituzione: 
              «(omissis) 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali.». 
              -  Si  riporta  l'art.  30  del  codice  del   processo
          amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104. recante Attuazione  dell'art.  44  della  legge  18
          giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
          riordino del processo amministrativo: 
              «Art. 30 Azione di condanna 
              1.  L'azione   di   condanna   puo'   essere   proposta
          contestualmente  ad  altra  azione  o,  nei  soli  casi  di
          giurisdizione esclusiva e  nei  casi  di  cui  al  presente
          articolo, anche in via autonoma. 
              2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento  del
          danno   ingiusto   derivante   dall'illegittimo   esercizio
          dell'attivita' amministrativa o dal  mancato  esercizio  di
          quella obbligatoria. Nei casi  di  giurisdizione  esclusiva
          puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del  danno  da
          lesione di diritti soggettivi.  Sussistendo  i  presupposti
          previsti dall'art. 2058  del  codice  civile,  puo'  essere
          chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 
              3. La domanda di risarcimento per lesione di  interessi
          legittimi e' proposta entro  il  termine  di  decadenza  di
          centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto  si
          e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento  se
          il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare  il
          risarcimento il giudice  valuta  tutte  le  circostanze  di
          fatto  e  il  comportamento  complessivo  delle  parti   e,
          comunque,  esclude  il  risarcimento  dei  danni   che   si
          sarebbero  potuti  evitare  usando  l'ordinaria  diligenza,
          anche attraverso l'esperimento degli  strumenti  di  tutela
          previsti. 
              4. Per il  risarcimento  dell'eventuale  danno  che  il
          ricorrente  comprovi  di   aver   subito   in   conseguenza
          dell'inosservanza  dolosa  o   colposa   del   termine   di
          conclusione del procedimento, il termine di cui al comma  3
          non  decorre  fintanto  che  perdura  l'inadempimento.   Il
          termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere  dopo
          un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 
              5. Nel  caso  in  cui  sia  stata  proposta  azione  di
          annullamento la domanda risarcitoria puo' essere  formulata
          nel corso del  giudizio  o,  comunque,  sino  a  centoventi
          giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
              6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
          per lesioni di interessi  legittimi  o,  nelle  materie  di
          giurisdizione  esclusiva,  di  diritti  soggettivi  conosce
          esclusivamente il giudice amministrativo». 
              - Si riporta l'art. 12 della legge 7  agosto  1990,  n.
          241 
              «Art.12.   Provvedimenti   attributivi   di    vantaggi
          economici. 
              1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi
          ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
          di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
          sono   subordinate   alla   predeterminazione    ed    alla
          pubblicazione da parte  delle  amministrazioni  procedenti,
          nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,   dei
          criteri e delle modalita'  cui  le  amministrazioni  stesse
          devono attenersi. 
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di cui al comma 1 deve risultare dai singoli  provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.». 
              - il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  recita
          Codice dell'amministrazione digitale ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2005,  n.  112,  supplemento
          ordinario. 
              - il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  recita
          Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario. 
              - il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          recita Codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n.  226,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 7 maggio  2012,
          n. 52: 
              «Art. 8 Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi 
              1. Al fine di garantire la  trasparenza  degli  appalti
          pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi  a
          lavori, servizi e forniture rende pubblici,  attraverso  il
          proprio portale, i dati e le informazioni comunicati  dalle
          stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 7, comma 8,  lettere
          a) e b), del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
          con modalita' che consentano la ricerca delle  informazioni
          anche      aggregate      relative      all'amministrazione
          aggiudicatrice, all'operatore economico  aggiudicatario  ed
          all'oggetto di fornitura. 
              2. Ai fini dell'attivita' di  monitoraggio,  analisi  e
          valutazione della spesa pubblica, nonche'  delle  attivita'
          strumentali  al  Programma   di   razionalizzazione   degli
          acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          trasmette,   con   cadenza   semestrale,    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip  S.p.A.
          nonche', per l'ambito  territoriale  di  riferimento,  alle
          Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, i
          dati di cui al comma 1. 
              2-bis. All'art. 7, comma  8,  alinea,  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le
          parole: «150.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «50.000 euro.». 
              -si riporta il testo17, comma 2, della Legge 23  agosto
          1988, n. 400: 
              «Art.17. Regolamenti. 
              (omissis) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».