Art. 18 
 
 
               Generazione dei certificati qualificati 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del Codice, all'atto
dell'emissione del certificato qualificato, il certificatore: 
  a) accerta l'autenticita' della richiesta; 
  b) nel caso di chiavi generate dallo stesso certificatore, assicura
la consegna al legittimo titolare ovvero,  nel  caso  di  chiavi  non
generate dallo  stesso  certificatore,  verifica  il  possesso  della
chiave privata da parte del  titolare  e  il  corretto  funzionamento
della coppia di chiavi. 
  2. Il certificato qualificato e' generato con un sistema conforme a
quanto previsto dall'art. 33. 
  3. Il termine del periodo di validita' del certificato  qualificato
precede di almeno due anni il termine del periodo  di  validita'  del
certificato delle chiavi di certificazione utilizzato per verificarne
l'autenticita'. 
  4.  L'emissione  dei  certificati  qualificati  e'  registrata  nel
giornale di controllo specificando il riferimento temporale  relativo
alla registrazione.