Art. 18 
 
          Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio 
                       e fondo piccoli Comuni 
 
  1. Per consentire nell'anno 2013 la  continuita'  dei  cantieri  in
corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati
all'avvio dei lavori e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  un  Fondo  con  una
dotazione complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014,
652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro  per  l'anno
2016 e 142 milioni di euro  per  l'anno  2017.  ((Il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti presenta  semestralmente  alle  Camere
una   documentazione   conoscitiva   e   una   relazione    analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.)) 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore
((della legge di conversione))  del  presente  decreto,  si  provvede
all'individuazione  degli  specifici  interventi  da   finanziare   e
all'assegnazione  delle  risorse   occorrenti,   nei   limiti   delle
disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma  1.  Gli  interventi
finanziabili  ai   sensi   del   presente   comma   riguardano   ((il
completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica  nazionale
in  corso  di  realizzazione)),  il  potenziamento  dei  nodi,  dello
standard di interoperabilita' dei corridoi europei e il miglioramento
delle  prestazioni  della  rete  e   dei   servizi   ferroviari,   il
collegamento ferroviario funzionale tra  la  Regione  Piemonte  e  la
Valle d'Aosta, il  superamento  di  criticita'  sulle  infrastrutture
viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di  collegamento  tra  la
strada statale 640 e l'autostrada  A19  Agrigento-Caltanissetta,  gli
assi autostradali Pedemontana Veneta e  Tangenziale  Esterna  Est  di
Milano.   Per   quest'ultimo   intervento,   l'atto   aggiuntivo   di
aggiornamento  della  convenzione  conseguente  all'assegnazione  del
finanziamento  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni  dalla
trasmissione dell'atto convenzionale  ad  opera  dell'amministrazione
concedente.  ((Gli   interventi   rispondenti   alle   finalita'   di
potenziamento dei  nodi,  dello  standard  di  interoperabilita'  dei
corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della  rete  e
dei servizi ferroviari sono in ogni caso  riferiti  a  infrastrutture
comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di  cui  alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate  le
procedure  di  individuazione  con  il  coinvolgimento   degli   enti
territoriali)). 
  3. Con delibere CIPE,  da  adottarsi  entro  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore ((della legge  di  conversione))  del
presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili,  l'asse
viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo-Piazza  Venezia
della linea  C  della  metropolitana  di  Roma,  la  linea  M4  della
metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto
Rho-Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre  fonti  di
finanziamento, la linea  1  della  metropolitana  di  Napoli,  l'asse
autostradale Ragusa-Catania  e  la  tratta  Cancello-Frasso  Telesino
della linea AV/AC Napoli-Bari. 
  4. Le risorse gia' assegnate con la delibera  CIPE  n.  88/2010  al
«Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella  autostradale
Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in
cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa  a  gara,  puo'
essere realizzata e finanziata  per  lotti  funzionali,  senza  alcun
obbligo  del  concedente  nei   confronti   del   concessionario   al
finanziamento delle tratte non coperte ove nei  tre  anni  successivi
all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie. 
  5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli
investimenti  previsti  nella  Convenzione  vigente   relativa   alla
realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25  «Strade
dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga  alla
procedura  di  cui  al  comma   2,   e'   destinato   alla   societa'
concessionaria, secondo le modalita' previste  dal  Verbale  d'Intesa
sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre
2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro,  in  ragione  di
82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno
2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato
e 56,5  milioni  di  euro  in  via  di  anticipazione  a  fronte  del
contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e  dal  Comune
di Roma ai sensi della Convenzione.  Le  risorse  anticipate  vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il  31
dicembre 2015, con versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo  di  cui  all'articolo  32,
comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al  CIPE  il  progetto
definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea  C  della
metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo  di  cui  al
comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da
Pantano a Centocelle sia messa in  ((pre-esercizio))  entro  il  ((15
dicembre)) 2013. 
  7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma -  parte
investimenti  2012-2016  sottoscritto  con  RFI  e'  autorizzata   la
contrattualizzazione degli interventi per  la  sicurezza  ferroviaria
immediatamente cantierabili per l'importo  gia'  disponibile  di  300
milioni di euro di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2012, n. 119. 
  ((8.  Per  innalzare  il  livello  di   sicurezza   degli   edifici
scolastici,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli   investimenti
immobiliari previsti dal piano di impiego dei  fondi  disponibili  di
cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e  successive
modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno  degli
anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in  sicurezza
degli  edifici  scolastici  e  di  costruzione   di   nuovi   edifici
scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53,  comma  5,
del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma
concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   e   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni.)) 
  ((8-bis. Al fine di predisporre il  piano  di  messa  in  sicurezza
degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la  spesa
di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  in
relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, per l'individuazione  di  un  modello  unico  di  rilevamento  e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio
sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
  ((8-ter.  Al  fine  di  attuare  misure  urgenti  in   materia   di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in  cui  e'
stata censita  la  presenza  di  amianto,  nonche'  di  garantire  il
regolare svolgimento  del  servizio  scolastico,  ferma  restando  la
procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse  destinate
al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo  11  e
nelle more della completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di  euro.  Per  le
suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino al  31
dicembre 2014, i sindaci e i presidenti  delle  province  interessati
operano in qualita' di commissari governativi, con poteri  derogatori
rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 8-sexies.)) 
  ((8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter  sono  ripartite  a
livello regionale per essere assegnate agli enti  locali  proprietari
degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli
edifici scolastici e degli alunni  presenti  in  ciascuna  regione  e
della situazione del patrimonio edilizio scolastico  ai  sensi  della
tabella 1  annessa  al  presente  decreto.  Le  quote  imputate  alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono rese  indisponibili  in
attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  entro  il
30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni
entro il 15 ottobre 2013. A tale fine,  gli  enti  locali  presentano
alle  regioni  entro  il  15  settembre   2013   progetti   esecutivi
immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e
manutenzione  straordinaria  degli  edifici  scolastici.  La  mancata
trasmissione delle graduatorie da parte delle  regioni  entro  il  15
ottobre   2013   comporta   la   decadenza   dall'assegnazione    dei
finanziamenti  assegnabili.  Le  risorse  resesi   disponibili   sono
ripartite   in   misura   proporzionale   tra   le   altre   regioni.
L'assegnazione  del  finanziamento  prevista  dal  medesimo   decreto
autorizza gli enti  locali  ad  avviare  le  procedure  di  gara  con
pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di  affidamento  dei
lavori.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze  l'elenco
dei finanziamenti assegnati agli  enti  locali  e  semestralmente  lo
stato di attuazione degli interventi, che sono  pubblicati  nel  sito
internet dei due Ministeri.)) 
  ((8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di  cui  al  comma
8-quater  entro  il  28  febbraio  2014  comporta   la   revoca   dei
finanziamenti.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si   rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater
ovvero le risorse derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  sono
riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria.  Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle  risorse  agli  enti
locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.)) 
  ((8-sexies. La somma di 150 milioni  di  euro  giacente  sul  conto
corrente  bancario  acceso  presso  la  banca  Intesa  Sanpaolo  Spa,
relativo alla gestione stralcio del Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25  ottobre  1968,
n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il  31
gennaio 2014 per essere riassegnata al  Fondo  unico  per  l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.  Le  ulteriori  somme  disponibili  all'esito
della  chiusura  della  gestione  stralcio  del  FSRA  sono   versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'
statali.)) 
  ((8-septies. All'articolo 1, comma 141,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, dopo  le  parole:  «non  possono  effettuare  spese  di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  in  media
negli anni 2010 e 2011 per  l'acquisto  di  mobili  e  arredi,»  sono
inserite le seguenti: «se non  destinati  all'uso  scolastico  e  dei
servizi all'infanzia,».)) 
  9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga  alla  procedura
indicata al comma 2, l'importo di 100  milioni  di  euro  per  l'anno
2014, da iscriversi nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla  realizzazione  del
primo   Programma    «6000    Campanili»    concernente    interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione
di  edifici  pubblici,  ((ivi  compresi   gli   interventi   relativi
all'adozione di misure  antisismiche)),  ovvero  di  realizzazione  e
manutenzione  di  reti  ((viarie  e   infrastrutture   accessorie   e
funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e  WI-FI,))  nonche'
di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere
al finanziamento solo  gli  interventi  muniti  di  tutti  i  pareri,
autorizzazioni,  permessi  e  nulla   osta   previsti   dal   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni  ((dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione)) del presente  decreto,
con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e
il personale -  e  ((l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani
(ANCI),)) da approvare con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e  dei  trasporti  e  pubblicare  sulla  Gazzetta   Ufficiale,   sono
disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli
interventi che fanno parte del Programma. I  Comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000  abitanti,  ((le  unioni  composte  da  comuni  con
popolazione inferiore a 5.000  abitanti  e  i  comuni  risultanti  da
fusione tra comuni, ciascuno dei quali con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti)), per il tramite dell'((ANCI)), presentano  entro  60
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana della sopra citata convenzione, le richieste  di  contributo
finanziario al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
contributo  richiesto  per  il  singolo  progetto  non  puo'   essere
inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e  il  costo
totale del singolo intervento puo' superare il  contributo  richiesto
soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie
siano gia' immediatamente  disponibili  e  spendibili  da  parte  del
Comune proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo  progetto.  Il
Programma degli interventi che accedono al finanziamento e' approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  10. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  approvato  il
programma degli interventi di manutenzione  straordinaria  di  ponti,
viadotti e gallerie della rete stradale  di  interesse  nazionale  in
gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle  relative  risorse  e
apposita convenzione che disciplina i rapporti  tra  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  ANAS  SpA  per  l'attuazione  del
programma nei tempi previsti e le relative modalita' di monitoraggio.
((La societa'  ANAS  SpA  presenta  semestralmente  alle  Camere  una
relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.)) 
  11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle
finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del  finanziamento
assegnato ai sensi del presente  articolo.  Con  i  provvedimenti  di
assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono  stabilite,  in
ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo  delle  risorse
assegnate,  di  monitoraggio  dell'avanzamento  dei   lavori   e   di
applicazione di misure di revoca. Le  risorse  revocate  confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma  1  non
possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi. 
  13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235
milioni  per   l'anno   2013,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni  per  l'anno
2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro
142  milioni  per  l'anno  2016,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a  euro  96  milioni  per  l'anno
2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 ((milioni))  per
l'anno  2016  e  a  euro  142  milioni  per  l'anno   2017   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 208, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228;
quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013,  a  euro  189  milioni  per
l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250  milioni
per  l'anno  2016  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo  Valico  dei
Giovi a valere sul  Fondo  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, le variazioni  di  bilancio  conseguenti  alla
ripartizione del Fondo di cui al comma 1. 
  ((14-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
riferisce semestralmente alle Camere sullo stato  di  attuazione  dei
decreti  attuativi  di  propria  competenza  di   cui   al   presente
articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 21 dicembre 2001, n.  443,  reca:  "Delega  al
          Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per  il  rilancio
          delle attivita' produttive"ed  e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. 
              La delibera CIPE n. 88/2010  reca:  "  Programma  delle
          infrastrutture    strategiche    (legge    n.    443/2001).
          Approvazione progetto definitivo Roma  (Tor  De'  Cenci)  -
          Latina nord (CUP F31B01000210008) e Cisterna  -  Valmontone
          (CUP   F31B04000310008)   oltre   progetti   definitivi   e
          preliminari di opere  connesse",  ed  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 26 agosto 2011,n. 195, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  1,  del
          decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  15   luglio   2011,   n.   111
          (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              - 
              "Art. 32 (Disposizioni in materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture) 
              1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico nonche'  per  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798"  con
          una dotazione di  930  milioni  per  l'anno  2012  e  1.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2016.
          Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,  su  proposta
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e
          sono destinate prioritariamente alle opere  ferroviarie  da
          realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e  234,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai  contratti
          di programma con RFI SpA e ANAS SpA." 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
          marzo 2012, reca: "Attuazione dell'articolo 7-quinquies del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2012, n. 119. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 65, della legge  30
          aprile   1969   n.   153   (Revisione   degli   ordinamenti
          pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale): 
              "Art. 65. Gli enti pubblici  e  le  persone  giuridiche
          private, comunque denominate, i quali gestiscono  forme  di
          previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a  compilare
          annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili.  Per
          fondi  disponibili  si  intendono  le  somme  eccedenti  la
          normale liquidita' di gestione. 
              La   percentuale   da   destinare   agli   investimenti
          immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
          tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per  cento  di
          esse; le parti  restanti  possono  essere  impiegate  negli
          altri  modi  previsti,  per  ciascun  ente,   dalle   leggi
          istitutive, dai regolamenti e dagli statuti. 
              Le percentuali possono essere variate  in  relazione  a
          particolari esigenze di bilancio o alla forma  di  gestione
          adottata da ciascun ente con decreto del  Ministro  per  il
          lavoro e della previdenza sociale emanato di  concerto  con
          il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio  e
          la programmazione economica. 
              I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
          giorni  dalla   data   d'inizio   dell'esercizio   cui   si
          riferiscono - al Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. 
              Il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          provvede all'approvazione di tali piani di concerto con  il
          Ministero del tesoro e con  il  Ministero  del  bilancio  e
          della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
          a quello di presentazione. 
              L'approvazione dei piani di impiego  esonera  gli  enti
          pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
          comma  dalle  procedure   previste   per   l'autorizzazione
          all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
          comprese le procedure previste nella legge 5  giugno  1850,
          n. 1037, e nell'articolo 17 del codice  civile  e  relativi
          regolamenti di esecuzione e di attuazione. 
              Su  richiesta  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale   o   dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, una quota non superiore  al  dieci  per
          cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta  alle
          quote percentuali di cui al secondo comma,  all'acquisto  e
          alla costruzione di immobili per uso ufficio  da  assegnare
          in locazione alle amministrazioni medesime. 
              L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
          uso degli uffici e per alloggi di  servizio  non  rientrano
          tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui  al  presente
          articolo.  I  piani  relativi  a  tali  investimenti   sono
          sottoposti all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministero  del
          tesoro, con  l'estensione  dell'esonero  di  cui  al  sesto
          comma. 
              E' abrogata ogni disposizione contraria  alle  presenti
          norme." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 53,  comma  5,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.5,   convertito,   con
          modificazioni  dalla   legge   4   aprile   2012,   n.   35
          (disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo): 
              "Art. 53 (Modernizzazione  del  patrimonio  immobiliare
          scolastico  e  riduzione  dei   consumi   e   miglioramento
          dell'efficienza degli usi finali di energia) 
              (omissis) 
              5. Nelle more  della  definizione  e  approvazione  del
          Piano,  al  fine  di  assicurare  il  tempestivo  avvio  di
          interventi  prioritari  e  immediatamente  realizzabili  di
          edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi  di  cui  ai
          commi 1 e 2: 
              a) il CIPE, su proposta del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza
          degli edifici scolastici  esistenti  e  di  costruzione  di
          nuovi  edifici  scolastici,  anche   favorendo   interventi
          diretti al risparmio energetico  e  all'eliminazione  delle
          locazioni a carattere oneroso,  nell'ambito  delle  risorse
          assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca dall'articolo 33, comma  8,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, pari a cento  milioni  di  euro  per
          l'anno 2012; 
              b) le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  626,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  si  applicano  anche
          nel  triennio  2012/2014,  con  estensione  dell'ambito  di
          applicazione  alle   scuole   primarie   e   dell'infanzia,
          subordinatamente  al  rispetto  dei  saldi  strutturali  di
          finanza pubblica". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legislativo 28 agosto 1997, n.  281(Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 329  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008): 
              "329. Allo scopo di  garantire  la  prosecuzione  delle
          attivita' di monitoraggio del  rischio  sismico  attraverso
          l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative  integrate
          dei fattori di rischio nelle diverse aree  del  territorio,
          ai sensi dell'  articolo  1,  comma  247,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, commi da  4-bis
          a 4-octies del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazione,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 (ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese): 
              "Art. 11. (Libri e centri scolastici digitali) 
              (omissis) 
              4-bis.  Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del
          servizio scolastico  in  ambienti  adeguati  e  sicuri,  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza  unificata,
          definisce  le  priorita'  strategiche,  le  modalita'  e  i
          termini per la  predisposizione  e  per  l'approvazione  di
          appositi piani triennali, articolati in singole annualita',
          di interventi di edilizia scolastica,  nonche'  i  relativi
          finanziamenti. 
              4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali
          proprietari  degli  immobili  adibiti  all'uso   scolastico
          presentano, secondo quanto indicato nel decreto di  cui  al
          comma l, domanda alle regioni territorialmente competenti. 
              4-quater.  Ciascuna  regione  e   provincia   autonoma,
          valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
          decreto  di  cui  al  comma  1   e   tenuto   conto   della
          programmazione dell'offerta formativa, approva e  trasmette
          al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  il  proprio  piano,  formulato  sulla  base  delle
          richieste pervenute.  La  mancata  trasmissione  dei  piani
          regionali  nei  termini  indicati  nel   decreto   medesimo
          comporta la decadenza  dai  finanziamenti  assegnabili  nel
          triennio di riferimento. 
              4-quinquies.     Il     Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  verificati  i   piani
          trasmessi dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  in
          assenza di osservazioni da formulare li approva  e  ne  da'
          loro comunicazione ai fini  della  relativa  pubblicazione,
          nei successivi trenta  giorni,  sui  rispettivi  bollettini
          ufficiali regionali. 
              4-sexies. Per le finalita' di cui al presente articolo,
          a decorrere dall'esercizio finanziario  2013  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  il  Fondo  unico   per
          l'edilizia scolastica,  nel  quale  confluiscono  tutte  le
          risorse  iscritte  nel  bilancio   dello   Stato   comunque
          destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
              4-septies. Nell'assegnazione  delle  risorse  si  tiene
          conto della capacita' di spesa dimostrata dagli enti locali
          in   ragione   della   tempestivita',   dell'efficienza   e
          dell'esaustivita'   dell'utilizzo   delle   risorse    loro
          conferite nell'annualita' precedente, con l'attribuzione, a
          livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al
          venti per cento di quanto sarebbe  ordinariamente  spettato
          in sede di riparto. 
              4-octies.  Per  gli   edifici   scolastici   di   nuova
          edificazione gli  enti  locali  responsabili  dell'edilizia
          scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete
          internet tra le opere edilizie necessarie". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 109, della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010) 
              "109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli
          articoli 5 e 6 della legge 30 novembre  1989,  n.  386;  in
          conformita' con quanto disposto dall'articolo 8,  comma  1,
          lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
          fatti salvi i contributi erariali in essere sulle  rate  di
          ammortamento di  mutui  e  prestiti  obbligazionari  accesi
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  nonche'  i
          rapporti giuridici gia' definiti." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  25
          ottobre  1968,  n.  1089   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 30 agosto  1968,  n.  918,
          recante  provvidenze  creditizie,  agevolazioni  fiscali  e
          sgravio di oneri sociali per  favorire  nuovi  investimenti
          nei    settori    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato e nuove norme sui territori  depressi  del
          centro-nord, sulla  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e
          sulle ferrovie dello Stato): 
              - 
              "Art. 4. 
              Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del
          sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie
          e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa  di
          lire 100 miliardi da destinare alla ricerca  applicata.  La
          somma e' costituita in  fondo  speciale  presso  l'Istituto
          mobiliare italiano  che  lo  amministra  con  le  modalita'
          proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da
          stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il  fondo
          ha carattere  rotativo.  L'IMI  e'  tenuto  ad  erogare  le
          disponibilita' di cui sopra  in  base  alle  direttive  del
          CIPE: 
              a)  sotto  forma  di  partecipazione  al  capitale   di
          societa' di ricerca costituite da enti  pubblici  economici
          da imprese industriali o loro consorzi; 
              b)  sotto  forma  di  crediti   agevolati   a   imprese
          industriali o loro consorzi, destinati alla  esecuzione  di
          progetti di ricerca; 
              e) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura
          non superiore al 70 per cento -  dei  progetti  di  ricerca
          sottoposti da imprese  industriali  e  di  ricerca  e  loro
          consorzi,  disciplinati  da  convenzioni  o  contratti  che
          prevederanno il rimborso degli interventi  in  rapporto  al
          successo  della  ricerca   ovvero,   in   caso   contrario,
          l'acquisizione degli studi e dei  risultati  della  ricerca
          all'IMI. 
              I  programmi,  i  progetti  e   le   singole   proposte
          esecutive, con l'indicazione delle forme  di  utilizzazione
          dei  risultati  della   ricerca,   sono   trasmessi   dagli
          interessati  all'IMI,  che  li  sottopone  all'approvazione
          definitiva del CIPE. 
              La segreteria  del  CIPE  provvede  a  dare  tempestiva
          comunicazione  delle  richieste,  trasmesse  dall'IMI,   al
          Ministro  incaricato   della   ricerca   scientifica,   che
          partecipa di diritto alle riunioni dello stesso CIPE per la
          trattazione della materia prevista dal presente articolo. 
              In relazione all'impegno e alla vastita' della  ricerca
          l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui  al  secondo
          comma, valutando il rischio economico  e  tecnico  connesso
          alla ricerca. A seconda dei tipi di  intervento  prescelti,
          l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con  gli  enti
          economici, le imprese o  i  loro  consorzi  richiedenti,  e
          tenendo  conto  dell'impegno  finanziario,  concordera'   i
          termini dell'interesse nazionale o  privato  dei  risultati
          della ricerca. 
              Una quota parte del fondo di cui al presente  articolo,
          da determinarsi a cura del CIPE,  dovra'  essere  destinata
          alla ricerca tecnologica  e  tecnica  di  piccole  e  medie
          imprese anche consorziali " 
              Hanno la precedenza negli interventi IMI,  nelle  forme
          di cui al secondo comma del presente articolo, le  societa'
          costituite dagli enti pubblici  economici,  le  imprese,  e
          loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori  di
          ricerca attrezzati per una immediata  e  adeguata  verifica
          delle possibilita' di trasferimento  sul  piano  produttivo
          dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
          rilevanza internazionale. 
              Dei risultati delle  ricerche  sara'  riferito  con  la
          relazione previsionale e programmatica  da  presentarsi  al
          Parlamento". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 141, dalla
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2013), come modificato  dalla  presente
          legge : 
              "141. Ferme restando le misure  di  contenimento  della
          spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli  anni
          2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31  dicembre
          2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
          autorita' indipendenti e la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (CONSOB) non possono  effettuare  spese
          di  ammontare  superiore  al  20  per  cento  della   spesa
          sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di
          mobili e arredi se non destinati all'uso scolastico  e  dei
          servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto  sia  funzionale
          alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione  degli
          immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti  o
          l'ufficio centrale di bilancio verifica  preventivamente  i
          risparmi realizzabili, che  devono  essere  superiori  alla
          minore spesa derivante dall'attuazione del presente  comma.
          La violazione della presente disposizione e' valutabile  ai
          fini della responsabilita'  amministrativa  e  disciplinare
          dei dirigenti". 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  10  dicembre
          2010, n. 288. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 213, dalla
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2013) : 
              - 
              "213. Al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  e'
          assegnata  una  dotazione  finanziaria  aggiuntiva  di  250
          milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione
          delle misure urgenti  per  la  ridefinizione  dei  rapporti
          contrattuali  con  la  societa'  Stretto  di  Messina  Spa.
          Ulteriori risorse fino alla concorrenza di  50  milioni  di
          euro sono destinate alla medesima finalita' a valere  sulle
          risorse rivenienti dalle revoche di  cui  all'articolo  32,
          commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  1,  della
          legge 6 febbraio 2009, n. 7  (Ratifica  ed  esecuzione  del
          Trattato di amicizia, partenariato e  cooperazione  tra  la
          Repubblica italiana e la  Grande  Giamahiria  araba  libica
          popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008): 
              "Art. 5. (Copertura finanziaria) 
              1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli  articoli
          10, lettere a), b), c) e d),  e  19  del  Trattato  di  cui
          all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno  2009,  a
          euro 74.216.200 per l'anno  2010,  a  euro  70.716.200  per
          l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni  dal
          2012  al  2029,  e  a  quelli   derivanti   dall'attuazione
          dell'articolo 8 dello  stesso  Trattato,  valutati  in  180
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009  al  2028,
          nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione  dell'articolo
          4 della presente legge, pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede  mediante
          utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'attuazione dell'articolo 3". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 208, dalla
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2013) : 
              "208.  Per  il  finanziamento   di   studi,   progetti,
          attivita' e lavori preliminari  nonche'  lavori  definitivi
          della nuova linea ferroviaria Torino-Lione  e'  autorizzata
          la spesa di 60 milioni di euro  per  l'anno  2013,  di  100
          milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per
          l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal  2016
          al 2029" .