Art. 18 
 
 
      Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione 
 
  1. Per le necessita' di cui all'articolo 2, comma ((  4-undevicies,
))  lettera  c),  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e'
autorizzato  ad  assumere,  ((  a  decorrere  dall'anno  2014,  ))  i
vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti ((  di
dirigente tecnico, di cui  al  decreto  del  Direttore  generale  del
Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale )) del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4ª Serie  speciale
«Concorsi ed esami», in aggiunta alle facolta'  assunzionali  di  cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, (( n. 244, e
successive modificazioni. )) Al relativo  onere,  pari  ad  euro  8,1
milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei
risparmi di spesa di cui al comma 2. 
  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997,  n.  425,
le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite
da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  ((
come  integrata  dall'articolo  1,  comma  3,  del  decreto-legge   7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, )) e' ridotta di euro 8,1 milioni  a  decorrere
dall'anno 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del  comma  4-undevicies,  lett  c)
          dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
          di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicata sulla
          Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47, S.O. : 
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              (Omissis). 
              4-undevicies. Con  regolamento  da  emanare,  ai  sensi
          dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'
          individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
          l'apparato che si articola: 
              a)   nell'Istituto   nazionale    di    documentazione,
          innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
          processi  di  miglioramento  e  innovazione  educativa,  di
          formazione in servizio del  personale  della  scuola  e  di
          documentazione e ricerca didattica; 
              b)  nell'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema  di  istruzione  e  formazione,  con   compiti   di
          predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti
          per le scuole di ogni ordine  e  grado,  di  partecipazione
          alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
          indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali; 
              c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il
          compito di valutare le  scuole  e  i  dirigenti  scolastici
          secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27  ottobre
          2009, n. 150.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  102  della
          citata legge n. 244 del 2007: 
              " 102. Per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni
          di cui all' articolo 1, comma 523 della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  per
          ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle  procedure
          di  mobilita',  ad  assunzioni   di   personale   a   tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
          cento di quella relativa  al  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun  anno,
          il  20   per   cento   delle   unita'   cessate   nell'anno
          precedente.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  6,  della
          legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma
          degli esami di Stato conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
          istruzione secondaria superiore), pubblicata sulla Gazzetta
          Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 6. Le nomine dei presidenti e dei commissari  esterni
          sono  effettuate  avuto  riguardo,   con   esclusione   dei
          presidenti  e  dei  commissari  provenienti   da   istituti
          scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine,
          all'ambito comunale eprovinciale.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3,  comma  2  della
          legge 11 gennaio 2007 (Disposizioni in materia di esami  di
          Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio   di   istruzione
          secondaria superiore e delega  al  Governo  in  materia  di
          raccordo tra la scuola e le universita'), pubblicata  sulla
          Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10: 
              "Art. 3. Disposizioni transitorie, finali,  finanziarie
          e abrogazioni. 
              1. Per i candidati agli esami di Stato  a  conclusione,
          rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno
          scolastico    2007-2008,    continuano    ad    applicarsi,
          relativamente ai debiti formativi  e  all'attribuzione  del
          punteggio  per  il  credito  scolastico,  le   disposizioni
          vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              2. In fase di prima attuazione e in mancanza  di  norme
          contrattuali al riguardo, alla determinazione dei  compensi
          di cui all'articolo 4, comma 10, della  legge  10  dicembre
          1997,  n.  425,  come  sostituito  dall'articolo  1   della
          presente legge, si provvede,  a  decorrere  dal  2007,  nel
          limite massimo di euro 138.000.000 .".