Art. 18 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. La professione di avvocato e' incompatibile: 
    a) con  qualsiasi  altra  attivita'  di  lavoro  autonomo  svolta
continuativamente o professionalmente, escluse  quelle  di  carattere
scientifico, letterario, artistico e  culturale,  e  con  l'esercizio
dell'attivita' di notaio. E' consentita  l'iscrizione  nell'albo  dei
dottori commercialisti e degli  esperti  contabili,  nell'elenco  dei
pubblicisti e nel registro dei revisori  contabili  o  nell'albo  dei
consulenti del lavoro; 
    b) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa  commerciale
svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E'  fatta  salva
la possibilita' di assumere incarichi di gestione e  vigilanza  nelle
procedure concorsuali o  in  altre  procedure  relative  a  crisi  di
impresa; 
    c) con la qualita' di socio  illimitatamente  responsabile  o  di
amministratore  di  societa'  di  persone,  aventi  quale   finalita'
l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in  qualunque  forma
costituite,  nonche'  con  la  qualita'  di  amministratore  unico  o
consigliere  delegato  di  societa'  di  capitali,  anche  in   forma
cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente  di  consiglio  di
amministrazione    con    poteri     individuali     di     gestione.
L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto  della  attivita'  della
societa' e'  limitato  esclusivamente  all'amministrazione  di  beni,
personali o familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per
le societa' a capitale interamente pubblico; 
    d) con qualsiasi attivita' di lavoro  subordinato  anche  se  con
orario di lavoro limitato.