Art. 18 
 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti
                       ai dipendenti pubblici 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con
l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni
incarico.