Art. 18 
 
 
        Modalita' di registrazione dei documenti informatici 
 
  1. Ad ogni messaggio ricevuto o spedito da una  area  organizzativa
omogenea  corrisponde  un'unica  operazione   di   registrazione   di
protocollo, secondo quanto previsto dall'art. 53 del  testo  unico  e
dall'art. 9 del presente decreto. Alla  registrazione  di  protocollo
vengono associate le ricevute  generate  dal  sistema  di  protocollo
informatico e,  nel  caso  di  registrazione  di  messaggi  di  posta
elettronica certificata spediti, anche i dati relativi alla  consegna
rilasciati dal sistema di posta certificata  correlati  al  messaggio
oggetto di registrazione. 
  2. Ciascuna amministrazione istituisce, per ogni area organizzativa
omogenea,  almeno  una  casella  di  posta  elettronica   certificata
direttamente associata al registro di protocollo da utilizzare per la
protocollazione dei messaggi ricevuti e spediti, ai  sensi  dell'art.
40-bis  del  Codice.  L'indirizzo  di  tali  caselle   e'   riportato
nell'indice delle amministrazioni e nel manuale di  gestione  di  cui
all'art. 5, nonche' pubblicato sul sito dell'amministrazione. 
  3. Ciascuna amministrazione puo' istituire  specifiche  caselle  di
posta  elettronica,  anche  certificata,   per   trattare   peculiari
tipologie documentali, anche oggetto  di  registrazione  particolare.
Gli indirizzi  di  tali  caselle  sono  riportati  nell'indice  delle
amministrazioni e nel manuale di  gestione,  nonche'  pubblicati  nel
sito dell'amministrazione 
  4. Per i documenti informatici pervenuti ad una area  organizzativa
omogenea ai sensi dall'art. 40-bis  del  Codice,  e'  responsabilita'
dell'amministrazione decidere, secondo quanto previsto dal manuale di
gestione di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), quali documenti sono
oggetto  di  registrazione  di  protocollo  ovvero  di  registrazione
particolare. 
  5.  L'eventuale  indicazione  dell'ufficio   utente,   ovvero   del
soggetto, destinatario del documento, va riportata nella segnatura di
protocollo secondo le modalita' ed i formati previsti  agli  articoli
20 e 21. 
  6. Ciascuna amministrazione stabilisce autonomamente  le  modalita'
di inoltro ed assegnazione dei documenti al singolo ufficio utente  e
le descrive nel manuale di gestione.