Art. 18 
 
Soppressione  delle  sezioni  staccate  di  Tribunale  amministrativo
regionale  e  del  Magistrato  delle  acque,  Tavolo  permanente  per
             l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. 
 
  (( 1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto  organizzativo
dei tribunali amministrativi  regionali,  in  assenza  di  misure  di
attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio
2015 sono soppresse le sezioni staccate di  tribunale  amministrativo
regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,
ad eccezione della sezione autonoma della provincia di  Bolzano.  Con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa,  da  adottare
entro  il  31  marzo  2015,  sono  stabilite  le  modalita'  per   il
trasferimento del contenzioso pendente presso le  sezioni  soppresse,
nonche'   delle   risorse   umane   e   finanziarie,   al   tribunale
amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i  ricorsi
sono depositati presso la sede centrale del tribunale  amministrativo
regionale. 
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito  il  Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa,  presenta  alle  Camere
una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei  costi  delle
sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e  di
ciascuna  sezione,  nonche'  del  grado  di  informatizzazione.  Alla
relazione e' allegato  un  piano  di  riorganizzazione,  che  prevede
misure  di  ammodernamento  e   razionalizzazione   della   spesa   e
l'eventuale individuazione di sezioni da  sopprimere,  tenendo  conto
della   collocazione   geografica,   del   carico   di    lavoro    e
dell'organizzazione degli uffici giudiziari. )) 
  2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'art.  ))  1  della  legge  6
dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((  a)  al  terzo  comma,  le  parole:  «Emilia-Romagna,   Lazio,
Abruzzi,» sono soppresse; )) 
    b) al quinto comma, le parole: «, oltre  una  sezione  staccata,»
sono soppresse. 
  (( 3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete
e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907,  n.  257.
Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti  dal  magistrato
delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale  per  le
opere pubbliche competente per territorio. E' altresi'  soppresso  il
Comitato tecnico di magistratura, di  cui  all'art.  4  della  citata
legge n. 257 del 1907. Il comitato  tecnico-amministrativo  istituito
presso il provveditorato di cui al  primo  periodo  e'  competente  a
pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando  il  relativo  importo
ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31  marzo  2015  su  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate  le
funzioni  gia'  esercitate  dal  citato  magistrato  delle  acque  da
trasferire alla  citta'  metropolitana  di  Venezia,  in  materia  di
salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente
lagunare, di polizia lagunare e  di  organizzazione  della  vigilanza
lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento  delle  acque.  Con  il
medesimo  decreto  sono  individuate,  altresi',  le  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali   da   assegnare   alla   stessa   citta'
metropolitana in relazione alle funzioni trasferite. )) 
  4. (( All'art. 47, comma 2, quarto  periodo,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto» )) fino a «Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo e'
individuato  dal  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6  dicembre
          1971,  n.  1034,   recante   "Istituzione   dei   tribunali
          amministrativi regionali", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  1.  Sono  istituiti   tribunali   amministrativi
          regionali, quali  organi  di  giustizia  amministrativa  di
          primo grado. 
              Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono  le
          province facenti parte delle singole  regioni.  Essi  hanno
          sede nei capoluoghi di regione. 
              Nelle regioni Lombardia,  Campania,  Puglia,  Calabria,
          Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi  e  le
          cui  circoscrizioni  saranno  stabilite  nelle   norme   di
          attuazione della presente legge previste nell'art. 52. 
              Una sezione staccata con ordinamento speciale  e'  pure
          istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a
          Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge. 
              Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha  tre
          sezioni con sede a Roma.". 
              La legge 5 maggio 1907, n.  257,  recante  "Istituzione
          del magistrato delle acque per  le  province  venete  e  di
          Mantova", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24  maggio
          1907, n. 122. 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della  legge  5  maggio
          1907, n. 257, recante  "Istituzione  del  magistrato  delle
          acque per le province venete e di Mantova": 
              "Il presidente della Magistratura alle  acque  ha  alla
          dipendenza per l'esecuzione della presente legge, tutto  il
          personale  tecnico  ed  amministrativo,  in  questa   legge
          contemplato e presiede il Comitato tecnico di magistratura. 
              Detto comitato si  compone,  oltre  al  presidente,  di
          quattro   ispettori    superiori    del    genio    civile,
          dell'ispettore superiore forestale, di  un  consigliere  di
          Stato, dell'avvocato capo erariale di Venezia o di  un  suo
          delegato,  del  direttore  generale  delle   acque,   delle
          bonifiche e degli impianti idroelettrici del Ministero  dei
          lavori  pubblici  o  di  un  suo  delegato  da   designarsi
          annualmente, del direttore  generale  dell'edilizia,  della
          viabilita' e dei porti del Ministero dei lavori pubblici  o
          di  un  suo  delegato  da  designarsi  annualmente,  di  un
          delegato del comando in capo  del  compartimento  dell'alto
          Adriatico, dell'intendente di finanza di Venezia  o  di  un
          suo delegato, del capo dell'ufficio  amministrativo  e  del
          capo dell'ufficio di ragioneria del magistrato. 
              Vi  fanno  inoltre  parte   un   esperto   in   materia
          idraulico-agraria  e  uno  in  materia  igienico-sanitaria,
          scelti ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici. 
              Uno dei posti di ispettore superiore del  Genio  civile
          potra' pero' essere coperto da un ingegnere capo del  Genio
          civile nominato dal  Ministro  per  i  lavori  pubblici  su
          proposta  del  presidente  del  Magistrato  e  sentito   il
          Consiglio di amministrazione per  il  personale  del  Genio
          civile. 
              A tutti i suindicati componenti spettano le concessioni
          stabilite per i membri del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici  dal  R.  decreto  12  luglio  1923,  n.  1536.  I
          componenti non appartenenti all'Amministrazione dello Stato
          sono equiparati agli ispettori superiori del  Genio  civile
          agli effetti delle indennita' di viaggio e di soggiorno nei
          casi in cui debbano recarsi fuori dell'ordinaria  residenza
          in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. 
              Il presidente del Magistrato potra' inoltre, in singoli
          casi, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato e con
          voto consultivo qualcuno fra gli ingegneri capi  del  Genio
          civile  degli  uffici  del  compartimento,   il   direttore
          dell'ufficio idrografico del Magistrato alle  acque  e  uno
          degli  esperti  di  speciale  competenza  nelle  discipline
          idraulico-marittime,  addetti  alla  sezione  seconda   del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
              In assenza  del  presidente,  il  Comitato  tecnico  e'
          presieduto dall'ispettore superiore del Genio  civile  piu'
          anziano.". 
              Si riporta il testo dell'art. 9, comma 7,  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014,
          n. 72, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135": 
              "7. Il Comitato e' competente a pronunciarsi: 
              a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di
          opere  attribuite  alla   competenza   dei   Provveditorati
          interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo
          carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti
          pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo  Stato
          per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le
          quali le disposizioni di legge richiedano il  parere  degli
          organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda
          i venticinque milioni di euro; 
              b) sulle vertenze relative ai  lavori  attribuiti  alla
          competenza dei Provveditorati interregionali  per  maggiori
          oneri o per esonero di penalita' contrattuali e  per  somme
          non eccedenti i cinquantamila euro; 
              c) sulle  proposte  di  risoluzione  o  rescissione  di
          contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per
          opere di importi  eccedenti  i  limiti  di  competenza  del
          responsabile del procedimento; 
              d) sulle perizie di manutenzione annuali e  pluriennali
          di  importo  eccedenti   i   limiti   di   competenza   del
          responsabile del procedimento; 
              e) sulla concessione di  proroghe  superiori  a  trenta
          giorni dei termini contrattuali fissati  per  l'ultimazione
          dei lavori; 
              f) sugli  affari  di  competenza  degli  organi  locali
          dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per  i
          quali le disposizioni  vigenti  richiedano  il  parere  del
          Comitato; 
              g)  sugli  affari   per   i   quali   il   Provveditore
          interregionale ritenga opportuno richiedere il  parere  del
          Comitato.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          28  agosto  1997,  n.  281  (Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali e Conferenza unificata): 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  47,  comma  2,   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  recante
          "Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo", come modificato dalla presente legge: 
              "2. E' istituita la cabina di  regia  per  l'attuazione
          dell'agenda digitale italiana,  presieduta  dal  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e  composta
          dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
          per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  dal  Ministro   della
          salute, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  dal
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
          Conferenza Unificata. La cabina di regia e'  integrata  dai
          Ministri  interessati  alla   trattazione   di   specifiche
          questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
          novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
          avvalendosi anche  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e
          delle amministrazioni rappresentate nella cabina di  regia,
          un quadro complessivo delle norme  vigenti,  dei  programmi
          avviati e del loro stato di  avanzamento  e  delle  risorse
          disponibili che costituiscono  nel  loro  insieme  l'agenda
          digitale. Nell'ambito della cabina di  regia  e'  istituito
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  il
          Tavolo permanente per  l'innovazione  e  l'agenda  digitale
          italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da
          esperti  in  materia  di  innovazione  tecnologica   e   da
          esponenti delle imprese private  e  delle  universita'.  Il
          Presidente del predetto Tavolo e' individuato dal  Ministro
          delegato   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione. All'istituzione della cabina di  regia  di
          cui al presente comma si provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.".