Art. 18 Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio 1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne; b) coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento; c) attivita' di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza; d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale; e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; f) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica; g) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero; h) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata; i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari; j) politiche per le pari opportunita' e per il benessere del personale; k) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro; l) gestione e valorizzazione del polo culturale; m) attivita-stralcio inerente alla soppressione dell'IPI - Istituto per la promozione industriale, soppresso dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; n) gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero; o) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; p) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni; q) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; r) gestione del patrimonio; s) logistica e servizi tecnici; t) gestione dei servizi comuni e affari generali; u) attivita' di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza.
Note all'art. 18: - Si riporta l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: "Codice dell'amministrazione digitale": "Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita'."