Art. 18 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo, sono abrogati: 
    a) gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a), e), l),  n),
v); 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17;  18,  comma  3  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; 
    b) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28  dicembre  2012,  concernente  la  determinazione  degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico  che  devono
essere  perseguiti  dalle  imprese  di   distribuzione   dell'energia
elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016. 
 
          Note all'art. 18: 
              Il testo degli articoli 2, 5,  11,  16,  17  e  18  del
          citato decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  cosi'
          recita: 
              "Art. 2. Definizioni 
              1. Esclusivamente ai  fini  del  presente  decreto,  si
          applicano le seguenti definizioni: 
              a)    «energia»:    qualsiasi    forma    di    energia
          commercialmente  disponibile,  inclusi  elettricita',   gas
          naturale, compreso  il  gas  naturale  liquefatto,  gas  di
          petrolio    liquefatto,    qualsiasi    combustibile     da
          riscaldamento     o     raffreddamento,     compresi     il
          teleriscaldamento  e  il  teleraffreddamento,   carbone   e
          lignite, torba, carburante per autotrazione, ad  esclusione
          del carburante per l'aviazione e di quello per uso  marino,
          e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre  2001,
          recepita con il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.
          387, sulla promozione dell'energia  elettrica  prodotta  da
          fonti   energetiche   rinnovabili   nel   mercato   interno
          dell'elettricita'; 
              b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati
          in termini di rendimento,  servizi,  merci  o  energia,  da
          intendersi come  prestazione  fornita,  e  l'immissione  di
          energia; 
              c)  «miglioramento  dell'efficienza   energetica»:   un
          incremento dell'efficienza degli usi  finali  dell'energia,
          risultante da cambiamenti  tecnologici,  comportamentali  o
          economici; 
              d) «risparmio  energetico»:  la  quantita'  di  energia
          risparmiata, determinata mediante  una  misurazione  o  una
          stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una  o  piu'
          misure   di   miglioramento   dell'efficienza   energetica,
          assicurando   nel   contempo   la   normalizzazione   delle
          condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; 
              e) «servizio  energetico»:  la  prestazione  materiale,
          l'utilita' o il vantaggio derivante dalla  combinazione  di
          energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
          efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
          di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
          prestazione del servizio, la cui  fornitura  e'  effettuata
          sulla base di un contratto e che in circostanze normali  ha
          dimostrato  di  portare  a  miglioramenti   dell'efficienza
          energetica e a risparmi energetici primari  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              f) «meccanismo  di  efficienza  energetica»:  strumento
          generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche  per
          creare un regime  di  sostegno  o  di  incentivazione  agli
          operatori  del  mercato   ai   fini   della   fornitura   e
          dell'acquisto di  servizi  energetici  e  altre  misure  di
          miglioramento dell'efficienza energetica; 
              g)   «programma   di   miglioramento    dell'efficienza
          energetica»: attivita'  incentrate  su  gruppi  di  clienti
          finali  e  che  di  norma  si  traducono  in  miglioramenti
          dell'efficienza  energetica  verificabili  e  misurabili  o
          stimabili; 
              h)    «misura    di    miglioramento    dell'efficienza
          energetica»: qualsiasi azione che di norma  si  traduce  in
          miglioramenti  dell'efficienza  energetica  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              i) «ESCO»: persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce
          servizi energetici ovvero  altre  misure  di  miglioramento
          dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
          dell'utente e, cio' facendo, accetta un  certo  margine  di
          rischio finanziario. Il pagamento dei  servizi  forniti  si
          basa,  totalmente   o   parzialmente,   sul   miglioramento
          dell'efficienza energetica conseguito e sul  raggiungimento
          degli altri criteri di rendimento stabiliti; 
              l)  «contratto  di  rendimento   energetico»:   accordo
          contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante
          una misura di miglioramento dell'efficienza energetica,  in
          cui i pagamenti a fronte  degli  investimenti  in  siffatta
          misura  sono  effettuati  in  funzione   del   livello   di
          miglioramento    dell'efficienza    energetica    stabilito
          contrattualmente; 
              m) «finanziamento tramite terzi»: accordo  contrattuale
          che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e  al
          beneficiario della misura di miglioramento  dell'efficienza
          energetica, che fornisce  i  capitali  per  tale  misura  e
          addebita al beneficiario un canone pari  a  una  parte  del
          risparmio energetico conseguito  avvalendosi  della  misura
          stessa. Il terzo puo' essere una ESCO; 
              n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a
          fornire  un'adeguata  conoscenza  del  profilo  di  consumo
          energetico di un edificio  o  gruppo  di  edifici,  di  una
          attivita' o impianto industriale o di  servizi  pubblici  o
          privati, ad individuare e quantificare le  opportunita'  di
          risparmio energetico  sotto  il  profilo  costi-benefici  e
          riferire in merito ai risultati; 
              o) «strumento finanziario per i  risparmi  energetici»:
          qualsiasi  strumento  finanziario,  reso  disponibile   sul
          mercato  da  organismi  pubblici  o  privati  per   coprire
          parzialmente o integralmente i costi del progetto  iniziale
          per   l'attuazione   delle    misure    di    miglioramento
          dell'efficienza energetica; 
              p) «cliente finale»: persona  fisica  o  giuridica  che
          acquista energia per proprio uso finale; 
              q) «distributore di energia», ovvero  «distributore  di
          forme di energia  diverse  dall'elettricita'  e  dal  gas»:
          persona fisica o giuridica responsabile  del  trasporto  di
          energia al fine della sua fornitura a clienti  finali  e  a
          stazioni di distribuzione che  vendono  energia  a  clienti
          finali. Da questa definizione sono esclusi  i  gestori  dei
          sistemi di distribuzione del  gas  e  dell'elettricita',  i
          quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r); 
              r)  «gestore  del  sistema  di  distribuzione»   ovvero
          «impresa di  distribuzione»:  persona  fisica  o  giuridica
          responsabile  della  gestione,  della  manutenzione  e,  se
          necessario, dello sviluppo  del  sistema  di  distribuzione
          dell'energia elettrica o del gas naturale in una data  zona
          e, se del caso, delle relative interconnessioni  con  altri
          sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo  termine  del
          sistema   di   soddisfare    richieste    ragionevoli    di
          distribuzione di energia elettrica o gas naturale; 
              s) «societa'  di  vendita  di  energia  al  dettaglio»:
          persona fisica o giuridica  che  vende  energia  a  clienti
          finali; 
              t) «sistema efficiente di utenza»: sistema  in  cui  un
          impianto di produzione di energia  elettrica,  con  potenza
          nominale  non  superiore  a  20  MWe   e   complessivamente
          installata  sullo  stesso   sito,   alimentato   da   fonti
          rinnovabili  ovvero  in  assetto   cogenerativo   ad   alto
          rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto  diverso
          dal  cliente  finale,  e'  direttamente  connesso,  per  il
          tramite  di  un  collegamento  privato  senza  obbligo   di
          connessione di terzi, all'impianto per  il  consumo  di  un
          solo cliente finale ed e' realizzato all'interno  dell'area
          di proprieta' o nella  piena  disponibilita'  del  medesimo
          cliente; 
              u)   «certificato   bianco»:   titolo   di   efficienza
          energetica  attestante  il  conseguimento  di  risparmi  di
          energia grazie a misure  di  miglioramento  dell'efficienza
          energetica e utilizzabile  ai  fini  dell'adempimento  agli
          obblighi  di  cui  all'art.  9,  comma   1,   del   decreto
          legislativo  16   marzo   1999,   n.   79,   e   successive
          modificazioni,  e  all'art.  16,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
              v) «sistema di gestione  dell'energia»:  la  parte  del
          sistema di gestione aziendale che ricomprende la  struttura
          organizzativa, la pianificazione,  la  responsabilita',  le
          procedure,  i  processi  e  le  risorse   per   sviluppare,
          implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la
          politica energetica aziendale; 
              z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che  ha
          le conoscenze, l'esperienza e la capacita'  necessarie  per
          gestire l'uso dell'energia in modo efficiente; 
              aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico,  ivi  incluse
          le imprese artigiane e le loro  forme  consortili,  che  ha
          come  scopo  l'offerta  di  servizi  energetici   atti   al
          miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; 
              bb) «fornitore di  servizi  energetici»:  soggetto  che
          fornisce  servizi  energetici,  che  puo'  essere  uno  dei
          soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa); 
              cc)  «Unita'  per  l'efficienza  energetica»:   e'   la
          struttura dell'ENEA  di  cui  all'art.  4,  che  svolge  le
          funzioni previste dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
          2006/32/CE. 
              2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni
          di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  e  al
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164." 
              "Art. 5. Strumenti di programmazione e monitoraggio 
              1.  Al  fine  di  provvedere  al  monitoraggio   e   al
          coordinamento degli strumenti di cui  al  presente  decreto
          legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere
          dall'anno  2009,  l'Unita'  per   l'efficienza   energetica
          provvede  alla   redazione   del   Rapporto   annuale   per
          l'efficienza energetica, di seguito denominato: «Rapporto».
          Il Rapporto contiene: 
              a)  l'analisi  del   raggiungimento   degli   obiettivi
          indicativi nazionali di cui all'art. 3; 
              b) l'analisi  e  il  monitoraggio  degli  strumenti  di
          incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori
          strumenti  attivati  a  livello  regionale  e   locale   in
          conformita' a quanto previsto dall'art. 6; 
              c) l'analisi dei risultati conseguiti  nell'ambito  del
          quadro regolatorio per la semplificazione  delle  procedure
          autorizzative, per la definizione degli  obblighi  e  degli
          standard minimi di  efficienza  energetica,  per  l'accesso
          alla rete dei sistemi  efficienti  di  utenza,  individuato
          dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo; 
              d)  l'analisi  dei  miglioramenti   e   dei   risultati
          conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie,
          comprensiva di valutazioni  economiche  sulla  redditivita'
          dei diversi investimenti e servizi energetici; 
              e) l'analisi e la mappatura dei livelli  di  efficienza
          energetica  presenti  nelle  diverse  aree  del  territorio
          nazionale utilizzando  anche  i  risultati  ottenuti  dalle
          azioni  messe  in  atto  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome; 
              f) l'individuazione delle eventuali  misure  aggiuntive
          necessarie   anche   in   riferimento   a   quanto   emerso
          dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi  eventuali
          ulteriori provvedimenti economici e fiscali,  per  favorire
          il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3; 
              g) le ulteriori valutazioni  necessarie  all'attuazione
          dei commi 2 e 3; 
              h)  il  rapporto  riportera'  altresi'  un'analisi  sui
          consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale  e  sara'
          messo a disposizione del pubblico in formato elettronico. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  e  su  proposta   dell'Unita'   per
          l'efficienza energetica sulla base dei rapporti di  cui  al
          comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea: 
              a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza
          energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011; 
              b) un terzo Piano d'azione nazionale  per  l'efficienza
          energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014. 
              3. Il secondo e il terzo Piano d'azione  nazionale  per
          l'efficienza energetica: 
              a) includono un'analisi e una valutazione  approfondite
          del precedente Piano d'azione  nazionale  per  l'efficienza
          energetica; 
              b)  includono  i  risultati  definitivi   riguardo   al
          conseguimento degli obiettivi di  risparmio  energetico  di
          cui all'art. 3; 
              c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime; 
              d) includono piani  relativi  a  misure  addizionali  e
          informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi  ad
          ovviare alle carenze constatate o  previste  rispetto  agli
          obiettivi; 
              e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi  di  cui
          all'art. 3; 
              f)  sono   predisposti   su   iniziativa   e   proposta
          dell'Unita' per l'efficienza energetica  in  collaborazione
          con un gruppo di lavoro istituito  ai  sensi  dell'art.  7,
          comma 2, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
          senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a  carico
          della finanza pubblica." 
              "Art. 11.  Semplificazione  e  razionalizzazione  delle
          procedure amministrative e regolamentari 
              1.  Nel  caso  di  edifici  di  nuova  costruzione,  lo
          spessore delle murature esterne, delle  tamponature  o  dei
          muri portanti,  superiori  ai  30  centimetri,  il  maggior
          spessore dei solai e tutti i maggiori  volumi  e  superfici
          necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento
          dell'indice di prestazione energetica previsto dal  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   e   successive
          modificazioni, certificata  con  le  modalita'  di  cui  al
          medesimo decreto  legislativo,  non  sono  considerati  nei
          computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e
          nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola  parte
          eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori
          25 centimetri per gli elementi verticali e di  copertura  e
          di 15 centimetri  per  quelli  orizzontali  intermedi.  Nel
          rispetto  dei  predetti  limiti   e'   permesso   derogare,
          nell'ambito delle  pertinenti  procedure  di  rilascio  dei
          titoli abitativi di  cui  al  titolo  II  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
          previsto  dalle  normative  nazionali,  regionali   o   dai
          regolamenti  edilizi  comunali,  in  merito  alle  distanze
          minime tra edifici alle  distanze  minime  dai  confini  di
          proprieta', alle distanze minime di protezione  del  nastro
          stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici. 
              2.  Nel  caso   di   interventi   di   riqualificazione
          energetica di edifici  esistenti  che  comportino  maggiori
          spessori  delle  murature  esterne  e  degli  elementi   di
          copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10
          per cento dei limiti di trasmittanza previsti  dal  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   e   successive
          modificazioni, certificata  con  le  modalita'  di  cui  al
          medesimo  decreto  legislativo,   e'   permesso   derogare,
          nell'ambito delle  pertinenti  procedure  di  rilascio  dei
          titoli abitativi di  cui  al  titolo  II  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
          previsto  dalle  normative  nazionali,  regionali   o   dai
          regolamenti  edilizi  comunali,  in  merito  alle  distanze
          minime tra edifici alle  distanze  minime  dai  confini  di
          proprieta' e alle distanze minime di protezione del  nastro
          stradale, nella misura massima  di  20  centimetri  per  il
          maggiore spessore delle pareti verticali  esterne,  nonche'
          alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di
          25 centimetri, per il maggior spessore  degli  elementi  di
          copertura. La deroga puo' essere  esercitata  nella  misura
          massima da entrambi gli edifici confinanti. 
              3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26,  comma  1,
          secondo periodo, della legge 9  gennaio  1991,  n.  10,  in
          materia di assimilazione  alla  manutenzione  straordinaria
          degli interventi di utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  di
          energia,  di  conservazione,  risparmio  e  uso   razionale
          dell'energia  in  edifici  ed  impianti  industriali,   gli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica  che
          prevedano l'installazione di singoli generatori eolici  con
          altezza complessiva non superiore a 1,5  metri  e  diametro
          non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici
          o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
          con la stessa inclinazione e lo stesso  orientamento  della
          falda e i cui componenti non  modificano  la  sagoma  degli
          edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
          ordinaria  e  non  sono  soggetti  alla  disciplina   della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e
          successive    modificazioni,    qualora    la    superficie
          dell'impianto non sia superiore a quella del tetto  stesso.
          In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'art.  3,  comma
          3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192,  e  successive  modificazioni,  e'   sufficiente   una
          comunicazione preventiva al Comune. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  trovano
          applicazione  fino  all'emanazione  di  apposita  normativa
          regionale che  renda  operativi  i  principi  di  esenzione
          minima ivi contenuti. 
              5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
          2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni  in
          materia di sicurezza stradale e antisismica. 
              6. Ai fini della realizzazione degli interventi di  cui
          all'art. 1, comma 351, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie
          stanziate dall'art. 1, comma 352, della legge  n.  296  del
          2006 per gli anni 2008 e 2009, la  data  ultima  di  inizio
          lavori e' da intendersi  fissata  al  31  dicembre  2009  e
          quella di fine lavori da  comprendersi  entro  i  tre  anni
          successivi. 
              7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 269,  comma
          14, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  la
          costruzione e l'esercizio degli impianti  di  cogenerazione
          di potenza termica inferiore ai 300 MW,  nonche'  le  opere
          connesse   e   le   infrastrutture   indispensabili    alla
          costruzione e all'esercizio  degli  impianti  stessi,  sono
          soggetti   ad   una   autorizzazione   unica,    rilasciata
          dall'amministrazione competente ai sensi  dell'art.  8  del
          decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20,  nel  rispetto
          delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
          di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
          che  costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento
          urbanistico. A tale  fine  la  Conferenza  dei  servizi  e'
          convocata  dall'amministrazione  competente  entro   trenta
          giorni dal ricevimento  della  domanda  di  autorizzazione.
          Resta  fermo  il  pagamento  del  diritto  annuale  di  cui
          all'art.  63,  commi  3  e  4,  del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernente  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni. 
              8. L'autorizzazione di cui al comma 7 e'  rilasciata  a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione  costituisce
          titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al
          progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla  rimessa
          in pristino dello stato dei luoghi a  carico  del  soggetto
          esercente a seguito  della  dismissione  dell'impianto.  Il
          termine massimo per la conclusione del procedimento di  cui
          al presente comma non  puo'  comunque  essere  superiore  a
          centottanta giorni." 
              "Art. 16. Qualificazione dei fornitori  e  dei  servizi
          energetici 
              1. Allo scopo di promuovere un processo  di  incremento
          del  livello  di  qualita'  e  competenza  tecnica  per   i
          fornitori di servizi energetici, con uno o piu' decreti del
          Ministro dello sviluppo economico e' approvata,  a  seguito
          dell'adozione  di  apposita  norma  tecnica  UNI-CEI,   una
          procedura di certificazione volontaria per le ESCO  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera  i),  e  per  gli  esperti  in
          gestione dell'energia di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
          z). 
              2. Allo scopo di promuovere un processo  di  incremento
          del livello di obiettivita'  e  di  attendibilita'  per  le
          misure   e   i   sistemi   finalizzati   al   miglioramento
          dell'efficienza energetica, con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dello sviluppo economico e' approvata,  a  seguito
          dell'adozione  di   apposita   norma   tecnica   da   parte
          dell'UNI-CEI,  una  procedura  di  certificazione  per   il
          sistema di gestione energia cosi' come  definito  dall'art.
          2, comma 1, lettera v), e per le diagnosi energetiche cosi'
          come definite dall'art. 2, comma 1, lettera n). 
              3. Il Ministro  dello  sviluppo  economico  aggiorna  i
          decreti di cui ai  commi  1  e  2  all'eventuale  normativa
          tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi commi. 
              4.  Fra  i  contratti  che  possono   essere   proposti
          nell'ambito  della  fornitura  di  un  servizio  energetico
          rientra il contratto di servizio energia di cui all'art. 1,
          comma 1, lettera  p),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  rispondente  a  quanto
          stabilito dall'allegato II al presente decreto." 
              "Art.  17.  Misurazione  e  fatturazione  del   consumo
          energetico 
              1.  Fatti  salvi  i  provvedimenti   normativi   e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas, con uno o piu'  provvedimenti
          da adottare entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  individua  le  modalita'  con
          cui: 
              a) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'  di
          vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in
          cui   sia    tecnicamente    possibile,    finanziariamente
          ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
          potenziali, affinche' i clienti finali di energia elettrica
          e gas naturale,  ricevano,  a  condizioni  stabilite  dalla
          stessa  Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,
          contatori individuali che riflettano con precisione il loro
          consumo  effettivo  e  forniscano  informazioni  sul  tempo
          effettivo d'uso; 
              b) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'  di
          vendita di energia al dettaglio, al momento  di  sostituire
          un contatore esistente, forniscono  contatori  individuali,
          di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa
          Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  a  meno  che
          cio'  sia  tecnicamente  impossibile  e  antieconomico   in
          relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a
          lungo termine o  a  meno  che  cio'  sia  antieconomico  in
          assenza di piani di sostituzione  dei  contatori  su  larga
          scala. Quando si procede ad un nuovo  allacciamento  in  un
          nuovo edificio o si  eseguono  importanti  ristrutturazioni
          cosi' come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
          n. 192, e successive modificazioni,  si  forniscono  sempre
          contatori individuali, di cui alla lettera a), fatti  salvi
          i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano gia'  avviato
          o concluso piani di sostituzione  dei  contatori  su  larga
          scala; 
              c) le imprese di distribuzione nel  dare  seguito  alle
          attivita' di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni  di
          fattibilita'  ivi  previste,  provvedono   ad   individuare
          modalita' che permettano ai clienti finali di verificare in
          modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri
          contatori, sia attraverso appositi display  da  apporre  in
          posizioni  facilmente   raggiungibili   e   visibili,   sia
          attraverso  la  fruizione  dei  medesimi  dati   attraverso
          ulteriori strumenti informatici o elettronici gia' presenti
          presso il cliente finale; 
              d) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'  di
          vendita  di  energia  al  dettaglio  provvedono  affinche',
          laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul  consumo
          effettivo di energia, e si  presentino  in  modo  chiaro  e
          comprensibile,  e  riportino,  laddove  sia  significativo,
          indicazioni circa l'energia reattiva assorbita  dall'utente
          e le  misure  qualitative  e  quantitative  necessarie  per
          evitare di incorrere in penali. Insieme alla fattura devono
          essere fornite  adeguate  informazioni  per  presentare  al
          cliente finale un resoconto globale  dei  costi  energetici
          attuali. Le fatture, basate  sul  consumo  effettivo,  sono
          emesse con una frequenza tale da permettere ai  clienti  di
          regolare il loro consumo energetico; 
              e) qualora  possibile  e  vantaggioso,  le  imprese  di
          distribuzione ovvero le societa' di vendita di  energia  al
          dettaglio  forniscono  ai  clienti   finali   le   seguenti
          informazioni in modo  chiaro  e  comprensibile  nelle  loro
          fatture, contratti, transazioni  o  ricevute  emesse  dalle
          stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi: 
              1)  prezzi  correnti  effettivi  e  consumo  energetico
          effettivo; 
              2) confronti tra il  consumo  attuale  di  energia  del
          cliente finale e il consumo nello stesso periodo  dell'anno
          precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 
              3) confronti  rispetto  ai  parametri  di  riferimento,
          individuati dalla stessa Autorita' per l'energia  elettrica
          e i gas, relativi ad  un  utente  di  energia  medio  o  di
          riferimento della stessa categoria di utente tenendo  conto
          dei vincoli di cambio fornitore; 
              4) secondo specifiche fornite  dalla  stessa  Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di
          contatto per le organizzazioni di consumatori,  le  agenzie
          per  l'energia  o  organismi  analoghi,  compresi  i   siti
          Internet da cui  si  possono  ottenere  informazioni  sulle
          misure   di   miglioramento   dell'efficienza    energetica
          disponibili, profili comparativi di  utenza  finale  ovvero
          specifiche tecniche obiettive per  le  apparecchiature  che
          utilizzano energia." 
              "Art.  18.   Diagnosi   energetiche   e   campagne   di
          informazione 
              1. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  l'Unita'  per  l'efficienza
          energetica definisce  le  modalita'  con  cui  assicura  la
          disponibilita' di sistemi di diagnosi energetica efficaci e
          di alta qualita' destinati a individuare  eventuali  misure
          di miglioramento dell'efficienza  energetica  applicate  in
          modo indipendente a tutti i consumatori finali,  prevedendo
          accordi volontari con associazioni di soggetti interessati. 
              2. Nell'ambito delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          l'Unita'  per  l'efficienza  energetica  predispone  per  i
          segmenti del  mercato  aventi  costi  di  transazione  piu'
          elevati e strutture non  complesse  altre  misure  quali  i
          questionari e programmi informatici disponibili su Internet
          o inviati per posta, garantendo comunque la  disponibilita'
          delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui
          esse non sono commercializzate. 
              3. La  certificazione  energetica  di  cui  al  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   e   successive
          modificazioni, si considera  equivalente  ad  una  diagnosi
          energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2. 
              4. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 sono stabilite
          le modalita' con cui le imprese di distribuzione concorrono
          al   raggiungimento   dell'obiettivo   di   garantire    la
          disponibilita' di diagnosi energetiche a  tutti  i  clienti
          finali. 
              5. Ai fini di dare piena attuazione alle  attivita'  di
          informazione di cui  dall'art.  4,  comma  4,  lettera  e),
          l'Unita'  per  l'efficienza  energetica  si  avvale   delle
          risorse rinvenenti dal fondo di cui all'art. 2, comma  162,
          della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  assegnate  con  le
          modalita' previste dal medesimo comma. 
              6. Ai fini di dare piena attuazione a  quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.   192,   e
          successive   modificazioni,   in   materia   di    diagnosi
          energetiche  e  certificazione  energetica  degli  edifici,
          nelle more dell'emanazione dei decreti di cui  all'art.  4,
          comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  del  medesimo  decreto
          legislativo e fino alla data di  entrata  in  vigore  degli
          stessi decreti,  si  applica  l'allegato  III  al  presente
          decreto legislativo. Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di  cui
          all'allegato III si applicano per  le  regioni  e  province
          autonome che non  abbiano  ancora  provveduto  ad  adottare
          propri  provvedimenti  in  applicazione   della   direttiva
          2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata  in  vigore
          dei  predetti  provvedimenti  nazionali  o  regionali.   Le
          regioni e le province autonome che abbiano gia'  provveduto
          al recepimento della direttiva 2002/91/CE  adottano  misure
          atte a favorire la coerenza e  il  graduale  ravvicinamento
          dei propri  provvedimenti  con  i  contenuti  dell'allegato
          III.". 
              Il testo dell'art. 7 del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico del  28  dicembre  2012  (Determinazione
          degli  obiettivi  quantitativi   nazionali   di   risparmio
          energetico che devono essere perseguiti  dalle  imprese  di
          distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli  anni
          dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo  dei
          certificati bianchi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2
          gennaio 2013, n. 1, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 7. (Modalita' di esecuzione dei progetti ai  fini
          del conseguimento degli obblighi) 
              1. I progetti predisposti ai fini  del  rispetto  degli
          obblighi di cui all'art. 4, commi 3  e  4,  possono  essere
          eseguiti con le seguenti modalita': 
              a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o da
          societa' da essi controllate; 
              b)  mediante  azioni  delle  imprese  di  distribuzione
          dell'energia elettrica e  del  gas  naturale  non  soggette
          all'obbligo; 
              c) tramite societa'  terze  operanti  nel  settore  dei
          servizi energetici, comprese le imprese  artigiane  e  loro
          forme consortili; 
              d) tramite i soggetti di  cui  all'art.  19,  comma  1,
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente
          provveduto   alla   nomina   del   responsabile   per    la
          conservazione e l'uso razionale dell'energia; 
              e) tramite le imprese operanti nei settori industriale,
          civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi  pubblici,
          ivi compresi gli  Enti  pubblici  purche'  provvedano  alla
          nomina  del  responsabile  per  la  conservazione  e  l'uso
          razionale dell'energia applicando quanto previsto  all'art.
          19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  ovvero  si
          dotino di un sistema di gestione  dell'energia  certificato
          in conformita' alla norma ISO 50001 e mantengano in  essere
          tali condizioni per tutta  la  durata  della  vita  tecnica
          dell'intervento. 
              2. Decorsi due anni  dall'emanazione  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 16, comma
          1, del decreto legislativo n. 115/2008, ai soggetti di  cui
          al comma 1, lettera c) e' richiesta  la  certificazione  di
          cui alla norma UNI CEI 11352 e ai soggetti che assumono  la
          funzione di  responsabile  per  la  conservazione  e  l'uso
          razionale dell'energia di cui alla lettera d) e lettera  e)
          e' richiesta la certificazione di cui alla  norma  UNI  CEI
          11339. 
              3. Il GSE comunica con  cadenza  annuale  al  Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare  e  alle  regioni  e
          province  autonome  la  ragione  sociale   delle   societa'
          operanti nel settore dei servizi energetici che  rispondono
          alla  definizione  contenuta  nelle  linee  guida  di   cui
          all'art. 6, comma 2, e che hanno  presentato  richieste  di
          verifica e di certificazione  dei  risparmi  realizzati  da
          specifici progetti.".