Art. 18 
 
 
Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
                              sviluppo 
 
  1.   All'Agenzia    e'    attribuita    autonomia    organizzativa,
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio. 
  2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti: 
    a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni,
secondo  quanto  disposto  dall'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
    b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni  stipulate  con  le
amministrazioni  e  altri  soggetti  pubblici  o   privati   per   le
prestazioni  di  collaborazione,  consulenza,  assistenza,  servizio,
supporto, promozione; 
    c) da un finanziamento  annuale  iscritto  in  appositi  capitoli
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    d) da  donazioni,  lasciti,  legati  e  liberalita',  debitamente
accettati; 
    e) da una quota pari al  20  per  cento  della  quota  a  diretta
gestione statale delle somme di cui all'articolo 48  della  legge  20
maggio 1985, n. 222. 
  3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico  e  redatto  conformemente  ai
principi civilistici, nel  rispetto  delle  disposizioni  recate  dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa
di attuazione. 
  4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attivita'  che,
in  base  alle  statistiche  elaborate   dai   competenti   organismi
internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il  testo  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: 
              "2. Al termine delle procedure di inquadramento di  cui
          al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate.". 
              - Il testo dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,
          n. 222, e' il seguente: 
              "Art. 48. Le quote  di  cui  all'articolo  47,  secondo
          comma,  sono  utilizzate:  dallo   Stato   per   interventi
          straordinari  per  fame  nel  mondo,  calamita'   naturali,
          assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo". 
              - Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91,  reca:
          "Disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed armonizzazione dei sistemi contabili".