(( Art. 18-bis 
 
 
             Disposizioni per il ricambio generazionale 
                     nella magistratura onoraria 
 
  1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo  e  delle
funzioni della magistratura onoraria, i giudici di  pace,  i  giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto  il  settantaduesimo
anno di eta', cessano dall'ufficio alla predetta data. I  giudici  di
pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in
servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e  il
31 dicembre 2016  compiono  almeno  il  settantesimo  anno  di  eta',
cessano dall'ufficio a quest'ultima data )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  110  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
              "Art. 110. Applicazione dei magistrati. 
              1. Possono essere applicati, ai tribunali ordinari,  ai
          tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti  di
          appello, indipendentemente dalla  integrale  copertura  del
          relativo organico, quando le esigenze di servizio  in  tali
          uffici  sono  imprescindibili  e  prevalenti,  uno  o  piu'
          magistrati in servizio presso  gli  organi  giudicanti  del
          medesimo o  di  altro  distretto;  per  gli  stessi  motivi
          possono essere applicati a tutti gli  uffici  del  pubblico
          ministero  di  cui  all'art.   70,   comma   1,   sostituti
          procuratori  in  servizio  presso  uffici  di  procura  del
          medesimo o di altro distretto. I  magistrati  di  tribunale
          possono  essere  applicati  per  svolgere  funzioni,  anche
          direttive, di magistrato di corte d'appello. 
              2. La scelta dei magistrati  da  applicare  e'  operata
          secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in  via
          generale dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  ed
          approvati contestualmente alle tabelle degli uffici  e  con
          la  medesima  procedura.  L'applicazione  e'  disposta  con
          decreto motivato, sentito  il  consiglio  giudiziario,  dal
          presidente della corte  di  appello  per  i  magistrati  in
          servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto  e
          dal  procuratore  generale  presso  uffici   del   pubblico
          ministero. Copia del  decreto  e'  trasmessa  al  Consiglio
          superiore della magistratura e  al  Ministro  di  grazia  e
          giustizia a norma dell'art. 42 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 
              3.  Per  i  magistrati  in   servizio   presso   organi
          giudicanti  o  uffici  del  pubblico  ministero  di   altro
          distretto  l'applicazione   e'   disposta   dal   Consiglio
          superiore della  magistratura,  nel  rispetto  dei  criteri
          obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi
          del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e
          giustizia ovvero del  presidente  o,  rispettivamente,  del
          procuratore generale presso la corte  di  appello  nel  cui
          distretto  ha  sede  l'organo  o  l'ufficio  al  quale   si
          riferisce l'applicazione, sentito il consiglio  giudiziario
          del distretto nel quale presta servizio il  magistrato  che
          dovrebbe essere applicato. L'applicazione e'  disposta  con
          preferenza  per  il  distretto  piu'  vicino;  deve  essere
          sentito il presidente o il procuratore generale della corte
          di appello nel cui distretto il  magistrato  da  applicare,
          scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
          le funzioni. 
              3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3  deve
          essere disposta  per  uffici  dei  distretti  di  Corte  di
          appello  di  Caltanissetta,  Catania,   Catanzaro,   Lecce,
          Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di  Calabria,  il
          Consiglio superiore dalla magistratura  provvede  d'urgenza
          nel termine di quindici giorni dalla  richiesta;  per  ogni
          altro ufficio provvede entro trenta giorni. 
              4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai  commi
          2 e 3 e' espresso, sentito previamente  l'interessato,  nel
          termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta. 
              5. L'applicazione non puo' superare  la  durata  di  un
          anno. Nei casi  di  necessita'  dell'ufficio  al  quale  il
          magistrato  e'  applicato  puo'  essere  rinnovata  per  un
          periodo  non  superiore  ad  un  anno.  In  ogni  caso  una
          ulteriore applicazione non  puo'  essere  disposta  se  non
          siano decorsi due anni dalla fine del  periodo  precedente.
          In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte  del
          Consiglio superiore della magistratura, l'applicazione puo'
          essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di  cui
          all'ultima parte del comma  7,  per  un  ulteriore  periodo
          massimo  di  un  anno.  Alla  scadenza   del   periodo   di
          applicazione al di fuori del distretto di appartenenza,  il
          magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu'
          dibattimenti, relativi ai procedimenti per  uno  dei  reati
          previsti dall'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
          procedura  penale,  e'   prorogato   nell'esercizio   delle
          funzioni limitatamente a tali procedimenti. 
              6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di
          un magistrato applicato. 
              7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate
          dalla pendenza di uno o piu'  procedimenti  penali  la  cui
          trattazione si prevede di durata particolarmente lunga,  il
          magistrato applicato  presso  organi  giudicanti  non  puo'
          svolgere attivita'  in  tali  procedimenti,  salvo  che  si
          tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art.
          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  4
          maggio 1998, n. 133  (Incentivi  ai  magistrati  trasferiti
          d'ufficio a sedi disagiate  e  introduzione  delle  tabelle
          infradistrettuali): 
              "Art. 2. Indennita' in caso di trasferimento d'ufficio. 
              1.  Al  magistrato  trasferito   d'ufficio   ai   sensi
          dell'articolo 1 e' attribuita, per il periodo di  effettivo
          servizio nelle sedi disagiate e per un massimo  di  quattro
          anni, un'indennita'  mensile  determinata  in  misura  pari
          all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto  per
          il  magistrato  ordinario  con  tre  anni  di   anzianita'.
          L'effettivo servizio  non  include  i  periodi  di  congedo
          straordinario,  di  aspettativa  per  qualsiasi  causa,  di
          astensione facoltativa previsti dagli  articoli  32  e  47,
          commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia di tutela e sostegno della  maternita'  e  della
          paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. 
              2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
          quella  prevista  dal  primo  e  dal  secondo  comma  dell'
          articolo  13  della  legge  2  aprile  1979,  n.  97,  come
          sostituito dall' articolo 6 della legge 19  febbraio  1981,
          n. 27. 
              3.  Al  magistrato  trasferito   d'ufficio   ai   sensi
          dell'articolo 1 l'aumento previsto dal secondo comma  dell'
          articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete  in
          misura pari  a  nove  volte  l'ammontare  della  indennita'
          integrativa speciale in godimento."