Art. 18 
 
                Computo del lavoratore intermittente 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  di  qualsiasi  disciplina  di  fonte
legale o contrattuale per la  quale  sia  rilevante  il  computo  dei
dipendenti del datore  di  lavoro,  il  lavoratore  intermittente  e'
computato nell'organico dell'impresa  in  proporzione  all'orario  di
lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.