Art. 18 
 
 
                    Modifiche di uno stabilimento 
 
  1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di  un
deposito, di un processo o della natura o della forma  fisica  o  dei
quantitativi  di  sostanze  pericolose  che   potrebbero   costituire
aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o
potrebbero comportare la riclassificazione  di  uno  stabilimento  di
soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa,
il gestore, secondo le procedure e i termini  fissati  ai  sensi  del
comma 2: 
  a) riesamina e, se necessario, aggiorna la notifica  e  le  sezioni
informative del modulo di cui all'allegato 5, il  documento  relativo
alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di
gestione della sicurezza e trasmette  alle  autorita'  competenti  ai
sensi del presente decreto  tutte  le  informazioni  utili  prima  di
procedere alle modifiche; 
  b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza  e
trasmette al Comitato di cui all'articolo 10  tutte  le  informazioni
utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria
di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti; 
  c) comunica la modifica  all'autorita'  competente  in  materia  di
valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai
fini della verifica di assoggettabilita' alla procedura prevista  per
tale valutazione. 
  2. Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente
livello di rischio di incidenti rilevanti, e le procedure e i termini
di cui al comma 1, sono definiti all'allegato D.