Art. 18 Disposizioni sui minori 1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorita' il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta', con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua eta', del suo grado di maturita' e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonche' a verificare la possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' corrisponda all'interesse superiore del minore. 3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile. 4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore eta', comprese quelle ricreative. 5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: "Art. 3. - 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilita' legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinche' il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilita' dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorita' competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonche' l'esistenza di un adeguato controllo.". - Per l'articolo 343 del Codice Civile v. nota all'articolo 2.