Art. 18 Applicazione sanzioni amministrative 1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Note all'art. 18: La legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (Modifiche al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.